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Il riciclaggio del denaro di provenienza illecita connesso alla gestione dei rifiuti ferrosi



               finanziario da parte di capitali di origine illecita. Il tema scottante divie-
               ne tra i più ricorrenti nelle varie sedi, istituzionali, accademiche, dottri-
               narie e in minor misura anche nell’opinione pubblica.
                  A livello legislativo, però, la teoria del crimine come impresa, capa-
               ce di inserirsi attivamente nel sistema economico legale, era stata già
               introdotta con la legge n. 646 del 1982, la cosiddetta Rognoni-La Torre.
                  L’onorevole La Torre aveva presentato nel 1980 un progetto di
               legge le cui disposizioni miravano a colpire l’accumulazione mafiosa
               dei capitali. Venne ucciso nell’aprile del 1982, cinque mesi prima del
               prefetto Dalla Chiesa, inviato in Sicilia per fronteggiare il fenomeno
               mafioso. Lo stesso anno la Legge 646 fu varata riportando molti capi
               del progetto di legge di La Torre, e segnando il definitivo ingresso nel
               codice penale della figura dell’imprenditore mafioso, prima soltanto
               evocato dall’art. 120 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In partico-
               lare, l’art. 1 della legge introduce l’art. 416-bis del codice penale, che
               definisce l’associazione di tipo mafioso facendo riferimento, tra l’altro,
               proprio alla acquisizione, alla gestione, al controllo di attività economi-
               che, di concessioni e di appalti. L’art. 14 introduce inoltre le misure di
               prevenzione patrimoniali, prevedendo gli accertamenti volti a stabilire
               la provenienza di beni patrimoniali degli indiziati di mafia finalizzati al
               sequestro e successivamente alla confisca di quella parte del patrimo-
               nio che, sulla base di sufficienti indizi, potesse essere considerata il
               frutto della pregressa attività delinquenziale del soggetto.
                  La questione del riciclaggio, quindi, si fonda sulla traenza di enormi
               profitti da attività illecite, condotte attraverso vari Paesi del mondo ed
               in sinergia con omologhe organizzazioni criminali estere. Tali profitti
               sono destinati solo in parte ad alimentare il circuito economico crimi-
               nale, attraverso il finanziamento di ulteriori attività illecite (gli econo-
               misti ritengono, infatti, che la domanda di beni e servizi illeciti sia rela-
               tivamente rigida). La maggior parte di profitti ha bisogno di divenire
               legittimamente fruibile e, per ottenere ciò, deve perdere ogni traccia
               della propria origine illecita. In tale contesto si inserisce l’esigenza,
               quasi vitale per le organizzazioni criminali, del riciclaggio dei profitti
               illecitamente prodotti e del successivo impiego di essi nel circuito eco-
               nomico pulito.
                  Il riciclaggio, più ampliamente inteso come modus operandi per
         Anno
               introdurre nel circuito economico sano i proventi illeciti, va ritenuto,
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               quindi, snodo essenziale nell’approccio al tema della criminalità orga-
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