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Il riciclaggio del denaro di provenienza illecita connesso alla gestione dei rifiuti ferrosi
vi e, nel frattempo, quelle stabilite dai decreti ministeriali previgenti
che disciplinano il recupero con procedure semplificate, ossia il
Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e il Decreto Ministeriale 12 giu-
gno 2002 n. 161). Dopo l’emanazione del Decreto Legislativo
152/2006 ma prima della sua entrata in vigore, il Governo, con il
Decreto Ministeriale 5 aprile 2006 n. 186 ha pesantemente modifica-
to il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in tema di recupero dei
rifiuti non pericolosi.
Inoltre nel Decreto Legislativo 3 aprile 206 n. 152, l’art. 183, alla let-
tera “h” si considera espressamente anche la semplice “cernita” tra le
operazioni di recupero: effettuata la cernita, un rifiuto può considerar-
si recuperato e quindi sottratto dalla relativa disciplina.
Il Decreto Legislativo 152/2006, oltre alle predette esclusioni di
portata generale, riprendendo in parte disposizioni già esistenti, esclu-
de espressamente e direttamente dall’ambito della normativa sui rifiuti,
tra gli altri, anche i rottami metallici, che fanno parte della categoria
delle materie prime secondarie per attività siderurgiche e metallurgiche
la cui utilizzazione è certa e non eventuale.
Trattasi di estromissioni non consentite dalla normativa comunitaria
tanto che per alcune di esse e, in modo particolare, per le materie prime
secondarie per attività siderurgiche, sono già iniziate procedure di
infrazione in relazione alla normativa precedente, mentre è altresì in
corso una procedura generale contro l’Italia proprio per infrazione
“strutturale e persistente” alla direttiva quadro sui rifiuti.
Il nuovo testo del Decreto Legislativo 152, infatti, adeguandosi alle
disposizioni di immediata applicazione della legge delega 15 dicembre
2004, n. 308, amplia il contenuto derogatorio alla normativa sulla
gestione dei rifiuti già introdotto nell’ordinamento italiano con l’art. 14
del Decreto Legge 8 luglio 2002 n. 138. Questo decreto fu emesso a
seguito di vicende relative all’immissione sul mercato italiano di carichi
di rottami ferrosi da parte della Croazia. I rifiuti venivano trasportati
via terra verso Udine all’interno di convogli ferroviari. I sequestri che
ne seguirono coinvolsero i porti di Monfalcone, Nogaro, Marghera,
nonchè ci furono sequestri al valico di Gorizia. Le acciaierie che si
rifornivano di questi carichi dovettero fermarsi forzatamente. Il moti- Anno
vo del fermo fu l’identificazione dei materiali ferrosi in rifiuto, prima
da parte degli inquirenti e successivamente dal Tribunale del Riesame. IV
Esso riconobbe che i rottami sottoposti a sequestro rientravano a -
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