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Il riciclaggio del denaro di provenienza illecita connesso alla gestione dei rifiuti ferrosi



            vi e, nel frattempo, quelle stabilite dai decreti ministeriali previgenti
            che disciplinano il recupero con procedure semplificate, ossia il
            Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e il Decreto Ministeriale 12 giu-
            gno 2002 n. 161). Dopo l’emanazione del Decreto Legislativo
            152/2006 ma prima della sua entrata in vigore, il Governo, con il
            Decreto Ministeriale 5 aprile 2006 n. 186 ha pesantemente modifica-
            to il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in tema di recupero dei
            rifiuti non pericolosi.
               Inoltre nel Decreto Legislativo 3 aprile 206 n. 152, l’art. 183, alla let-
            tera “h” si considera espressamente anche la semplice “cernita” tra le
            operazioni di recupero: effettuata la cernita, un rifiuto può considerar-
            si recuperato e quindi sottratto dalla relativa disciplina.
               Il Decreto Legislativo 152/2006, oltre alle predette esclusioni di
            portata generale, riprendendo in parte disposizioni già esistenti, esclu-
            de espressamente e direttamente dall’ambito della normativa sui rifiuti,
            tra gli altri, anche i rottami metallici, che fanno parte della categoria
            delle materie prime secondarie per attività siderurgiche e metallurgiche
            la cui utilizzazione è certa e non eventuale.
               Trattasi di estromissioni non consentite dalla normativa comunitaria
            tanto che per alcune di esse e, in modo particolare, per le materie prime
            secondarie per attività siderurgiche, sono già iniziate procedure di
            infrazione in relazione alla normativa precedente, mentre è altresì in
            corso una procedura generale contro l’Italia proprio per infrazione
            “strutturale e persistente” alla direttiva quadro sui rifiuti.
               Il nuovo testo del Decreto Legislativo 152, infatti, adeguandosi alle
            disposizioni di immediata applicazione della legge delega 15 dicembre
            2004, n. 308, amplia il contenuto derogatorio alla normativa sulla
            gestione dei rifiuti già introdotto nell’ordinamento italiano con l’art. 14
            del Decreto Legge 8 luglio 2002 n. 138. Questo decreto fu emesso a
            seguito di vicende relative all’immissione sul mercato italiano di carichi
            di rottami ferrosi da parte della Croazia. I rifiuti venivano trasportati
            via terra verso Udine all’interno di convogli ferroviari. I sequestri che
            ne seguirono coinvolsero i porti di Monfalcone, Nogaro, Marghera,
            nonchè ci furono sequestri al valico di Gorizia. Le acciaierie che si
            rifornivano di questi carichi dovettero fermarsi forzatamente. Il moti-     Anno
            vo del fermo fu l’identificazione dei materiali ferrosi in rifiuto, prima
            da parte degli inquirenti e successivamente dal Tribunale del Riesame.      IV
            Esso riconobbe che i rottami sottoposti a sequestro rientravano a           -
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