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Il riciclaggio del denaro di provenienza illecita connesso alla gestione dei rifiuti ferrosi
preventivo e sul piano repressivo le 40 raccomandazioni del Gruppo di
Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), uno degli organismi più
autorevoli in materia nell’aprile del 1990.
Questo organo fu costituito in occasione del summit del G7 di
Parigi nel 1989. Vi parteciparono i Paesi appartenenti ai G7, la Com-
missione Europea ed altri otto paesi con il compito di continuare a
perseguire azioni nazionali e internazionali contro il riciclaggio e ad
esaminarne le tecniche e l’evoluzione. Tra il 1991 e il 1992 il GAFI si
è allargato ad altri paesi, passando da 16 a 28 membri. Attualmente il
Gruppo conta 29 paesi, rappresentati da esperti in amministrazioni
finanziarie, consulenti legali ed investigativi. Della delegazione italia-
na fanno parte rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, rappresentanti del Ministero della Giustizia e dell’Interno,
della Guardia di Finanza, della Banca d’Italia e dell’Ufficio Italiano
Cambi. Nel 2001, dopo i fatti tragici dell’11 settembre, il GAFI ha
emanato 8 Raccomandazioni Speciali in materia di contrasto al finan-
ziamento del terrorismo. Successivamente, nel 2003 il Gruppo ha
rivisto e ampliato le 40 Raccomandazioni. Il fenomeno del riciclag-
gio, a livello internazionale, non era stato comunque trascurato, per-
chè anche nella Convenzione ONU, svoltasi nel dicembre del 2000 a
Palermo, era stato già dato un forte rilievo al riciclaggio nel contrasto
dell’attività criminosa.
Gli interventi normativi europei contro il riciclaggio partono dalla
Convenzione del Consiglio d’Europa firmata a Strasburgo l’8 novem-
bre 1990, nella quale si pone l’attenzione sulla ricerca, sul sequestro e
sulla confisca dei beni di reato. La ratifica della Convenzione impone
agli Stati Membri di criminalizzare il riciclaggio proveniente da delitti
non colposi, di sequestrare i proventi illeciti e di confiscarli.
L’Italia, a fronte della Convenzione, emanò nel 1993 la legge n. 328,
in cui si riformulò l’art. 648 bis estendendo il riferimento della prove-
nienza illecita del denaro, dei beni e delle altre utilità ad “ogni delitto
non colposo”. La susseguente direttiva Europea 91/308 che ha armo-
nizzato i vari ordinamenti, ha portato l’Italia all’emanazione del Decre-
to Legge n. 143/1991, convertito in legge n. 197 del 1991.
Più di recente è intervenuta la seconda direttiva «antiriciclaggio» n.
2001/97/CE del dicembre 2001, recepita nell’ordinamento italiano
Anno
con Decreto Legislativo del 20 febbraio 2004, n. 58, con la quale si è
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inteso estendere la platea degli operatori obbligati alla segnalazione
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