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Il riciclaggio del denaro di provenienza illecita connesso alla gestione dei rifiuti ferrosi



            offrono, al di fuori dei controlli internazionali, tali materiali di cui è dubbia sia l’o-
            rigine che l’effettiva disponibilità.
               Questi personaggi entrano spesso in contatto con trafficanti inseriti ai margini
            del mondo degli affari leciti che non disdegnano, all’occasione, di trafficare materia-
            li che sembrano offrire facili guadagni.”
               Casi di fusione accidentale di sorgenti radioattive indebitamente
            contenute nei rottami metallici si sono effettivamente verificati a livel-
            lo internazionale fin dagli anni ottanta. In Italia i primi episodi si sono
            registrati a partire dal 1990. Il primo caso italiano ufficialmente dichia-
            rato risale al 1988 e riguarda la fusione di rottami metallici contenenti
            Co60, seguito dagli altri nel 1989 (Sr90), nel 1991 (due casi, Cs137 e
            Am241), nel 1993 (Cs137), nel 1995 (Cs137), per arrivare all’incidente
            verificatosi nel 1997 presso lo stabilimento Alfa Acciai di Brescia quan-
            do la fusione di sorgenti di Cobalto 60 e di Cesio 137 di alta attività ha
            gravemente danneggiato l’azienda.

            Vulnerabilità del sistema di gestione dei “rottami ferrosi”:
            alcuni casi concreti
               L’esclusione della gestione dei rottami metallici dal sistema degli
            adempimenti previsto dal Decreto Legislativo 22/97 prima e dal
            Decreto Legislativo 152/2006, ha di fatto determinato l’impossibilità di
            tracciare i movimenti dei rottami ferrosi dal momento in cui gli opera-
            tori del settore, intermediari, trasportatori e le stesse acciaierie, sono
            stati “sollevati” dagli obblighi e dai divieti previsti dalle norme sulla
            gestione del ciclo dei rifiuti.
               Si fa in particolare riferimento agli obblighi di iscrizione all’albo
            nazionale gestori ambientali (art. 212 Decreto Legislativo 152/06), agli
            obblighi connessi al trasporto dei rifiuti procedimentalizzato dal siste-
            ma dei formulari di trasporto e connesse sanzioni (art. 193 Decreto
            Legislativo 152/06), agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scari-
            co che i soggetti operanti in modo professionale nella gestione dei
            rifiuti (art. 190 Decreto Legislativo 152/06), ivi compresi gli interme-
            diari, sono obbligati ad osservare comunque finalizzati alla ricostruzio-
            ne dei movimenti di rifiuti.
               All’attualità, dunque, le movimentazioni dei rottami metallici e fer-    Anno
            rosi in particolare, vengono trattate sulla base di semplici attestazioni di
            conformità a complesse specifiche tecniche, alla stregua di quanto          IV
            avviene per un normale prodotto industriale, a dispetto del principio di    -
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