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Il riciclaggio del denaro di provenienza illecita connesso alla gestione dei rifiuti ferrosi
Considerazioni conclusive.
Il Dr. Maurizio Santoloci, nel corso dell’intervento tenuto il 7 feb-
braio 2008 al XXIII corso di alta formazione, che verte sulla crimina-
lità ambientale, ha tratteggiato il nuovo ruolo della criminalità organiz-
zata operante nel ciclo dei rifiuti: non più dedita solo al reperimento dei
siti di sversamento illegali finali ma soprattutto gestore dei cicli illegali
costituiti da falsi recuperi e smaltimenti dei rifiuti, approfittando delle
pieghe esistenti nella norma vigente.
Nel corso della trattazione, si faceva riferimento anche allo sfrutta-
mento, da parte della criminalità, del ciclo di recupero dei rottami ferro-
si, oramai collocato fuori dal sistema dei controlli ordinari previsto dalla
normativa sui rifiuti, ai sensi del succitato art. 183 comma 1 lett. “u”
Decreto Legislativo 152/2006, anche a seguito delle pressioni esercitate
dal sistema dell’industria italiana del recupero dell’acciaio, nonostante le
procedure di infrazione già in corso da parte della Comunità europea.
Una conferma a tale assunto viene dalla relazione del Governatore
della Banca d’Italia alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul
fenomeno della criminalità organizzata, che verte sull’azione di pre-
venzione e contrasto del riciclaggio, datata 14 giugno 2007. In essa si
riferisce che: l’analisi delle operazioni sospette relative alla criminalità organiz-
zata evidenzia un cospicuo uso di denaro contante anche nei settori della lavora-
zione e recupero dei materiali ferrosi; in crescita risultano le segnalazioni
riguardanti l’attività di smaltimento di rifiuti. Si tratta di settori ad alto rischio di
utilizzo per il placement di disponibilità di origine illecita”
Sono stati, inoltre, già accertati casi in cui le indagini di polizia giu-
diziaria hanno appurato lo sfruttamento del settore del recupero e
intermediazione dei rottami ferrosi ai fini del riciclaggio di ingenti
quantità di denaro unitamente anche a consistenti frodi fiscali.
Appare quindi importante che gli investigatori specializzati nel con-
trasto ai reati ambientali, al fine di conferire ulteriore efficacia allo svol-
gimento di indagini vertenti sull’unico delitto ambientale esistente nel-
l’ordinamento italiano di “attività organizzate per il traffico illecito di
rifiuti”, previsto dall’art. 260 Decreto Legislativo 152/2006, acquisisca-
no la necessaria consapevolezza di doversi confrontare, con un sistema
d’imprese e altri soggetti (intermediari, professionisti, commercianti, Anno
ecc.) reso sempre più complesso, sotto il profilo delle strutture societa-
rie e dei flussi finanziari, dalle infiltrazioni nell’economia legale della IV
criminalità organizzata. -
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