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Il sistema sanzionatorio in materia di incendi boschivi


               È il caso dell’agente in servizio di sala operativa che non allerta imme-
            diatamente la pattuglia circa una segnalazione di incendio boschivo oppu-
            re dell’agente in servizio di pattuglia sul territorio che non interviene tem-
            pestivamente sull’incendio segnalatogli dalla sala operativa.
               Un certo orientamento giurisprudenziale tenderebbe a riconoscere in
            questi casi il reato di incendio boschivo colposo, argomentando sul fatto
            che l’operatore in sala, o la pattuglia sul territorio, con il loro comporta-
            mento negligente hanno ritardato le operazioni di spegnimento, consen-
            tendo alle fiamme di propagarsi sul bosco e pertanto hanno concorso con
            la loro omissione a cagionare l’incendio boschivo.
               Si è dell’avviso, però, che in questi casi non si possa configurare l’ipo-
            tesi di incendio boschivo colposo in capo al personale di cui sopra, in
            quanto l’evento-reato (l’incendio boschivo) si è già consumato quando
            l’agente, o la pattuglia, riceve la segnalazione e quindi manca del tutto il
            nesso causale tra l’azione o l’omissione dell’agente ed il verificarsi del fatto
            criminoso. In simili casi, invece, si dovrebbe applicare l’articolo 328 c.p.
            (omissione di atti d’ufficio).


            I divieti e le prescrizioni previste dalla legge quadro sugli incendi boschivi
               L’articolo 10 della legge quadro sugli incendi boschivi prevede diversi
            divieti e stabilisce alcune prescrizioni.
               In particolare, il comma 1 dell’articolo 10 prevede che le zone boscate
            ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono
            avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per
            almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere
            pubbliche necessarie alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e dell’am-
            biente. In tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili ubicati nelle
            predette zone, stipulati entro quindici anni dal verificarsi dell’incendio,
            deve essere espressamente richiamato il vincolo di destinazione preesi-
            stente, pena la nullità dell’atto.
               È, altresì, vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazio-
            ne di edifici, di strutture e di infrastrutture finalizzate ad insediamenti civi-
            li ed attività produttive, fatti salvi, comunque, i casi in cui per detta realiz-
            zazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base   .1
            degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o  oI-n
            concessione.                                                                   n
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