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Il sistema sanzionatorio in materia di incendi boschivi
È il caso dell’agente in servizio di sala operativa che non allerta imme-
diatamente la pattuglia circa una segnalazione di incendio boschivo oppu-
re dell’agente in servizio di pattuglia sul territorio che non interviene tem-
pestivamente sull’incendio segnalatogli dalla sala operativa.
Un certo orientamento giurisprudenziale tenderebbe a riconoscere in
questi casi il reato di incendio boschivo colposo, argomentando sul fatto
che l’operatore in sala, o la pattuglia sul territorio, con il loro comporta-
mento negligente hanno ritardato le operazioni di spegnimento, consen-
tendo alle fiamme di propagarsi sul bosco e pertanto hanno concorso con
la loro omissione a cagionare l’incendio boschivo.
Si è dell’avviso, però, che in questi casi non si possa configurare l’ipo-
tesi di incendio boschivo colposo in capo al personale di cui sopra, in
quanto l’evento-reato (l’incendio boschivo) si è già consumato quando
l’agente, o la pattuglia, riceve la segnalazione e quindi manca del tutto il
nesso causale tra l’azione o l’omissione dell’agente ed il verificarsi del fatto
criminoso. In simili casi, invece, si dovrebbe applicare l’articolo 328 c.p.
(omissione di atti d’ufficio).
I divieti e le prescrizioni previste dalla legge quadro sugli incendi boschivi
L’articolo 10 della legge quadro sugli incendi boschivi prevede diversi
divieti e stabilisce alcune prescrizioni.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 10 prevede che le zone boscate
ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono
avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per
almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere
pubbliche necessarie alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e dell’am-
biente. In tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili ubicati nelle
predette zone, stipulati entro quindici anni dal verificarsi dell’incendio,
deve essere espressamente richiamato il vincolo di destinazione preesi-
stente, pena la nullità dell’atto.
È, altresì, vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazio-
ne di edifici, di strutture e di infrastrutture finalizzate ad insediamenti civi-
li ed attività produttive, fatti salvi, comunque, i casi in cui per detta realiz-
zazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base .1
degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o oI-n
concessione. n
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