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Il sistema sanzionatorio in materia di incendi boschivi


            fonti normative contenenti altrettante fattispecie sanzionatorie di natura
            pecuniaria.
               In sintesi, le altre fonti normative sono le seguenti:


               Legge forestale (R.D. n. 3267/1923) ed il suo regolamento (R.D. n.
               1126/1926), contenente norme sulle Prescrizioni di Massima e di Polizia
               Forestale (P.M.P.F.)
               Tanto la legge forestale che le Prescrizioni di Massima e di Polizia
            Forestale (P.M.P.F.), la cui emanazione è oggi di competenza delle Regioni,
            recano norme dirette alla prevenzione ed alla repressione degli incendi
            boschivi.
               In particolare, le P.M.P.F. vietano di accendere fuochi all’aperto nei
            boschi od a distanza inferiore a 100 metri, mentre in periodi prestabiliti
            provincia per provincia è vietato accendere fuochi a distanza minore di
            200 metri.
               La relativa violazione è punita con una sanzione amministrativa che
            varia da un minimo di 51 euro ad un massimo di 516 euro, con un obla-
            zione pari al doppio del minimo.
               Ai sensi delle P.M.P.F., l’abbruciamento delle stoppie e di altri residui
            vegetali è permesso soltanto quando la distanza dal bosco è superiore a
            quella precedentemente indicata, purché il terreno, su cui l’abbruciamen-
            to si effettua, venga circoscritto ed isolato con solchi di aratro o con altro
            mezzo efficace ad arrestare il fuoco. Non si deve procedere all’abbrucia-
            mento quando spira il vento.
               Nei periodi dichiarati dalla Regione di elevato rischio incendio è vieta-
            to fumare nei boschi, eccettuate le radure, nelle strade e nei sentieri che li
            attraversano.
               Le P.M.P.F. contengono, altresì, alcune disposizioni di natura cautelati-
            va per gli impianti di fornaci e per le fabbriche nei boschi, in virtù delle
            quali all’interno dei boschi o a meno di cento metri da essi, non è consen-
            tito, senza l’autorizzazione dell’Autorità forestale, impiantare fornaci o
            fabbriche di qualsiasi natura che provochino pericolo di incendio. La stes-
            sa autorizzazione, poi, deve contenere le modalità cautelative necessarie
            per evitare il pericolo di incendio.
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               Le P.M.P.F. prevedono anche che nei boschi danneggiati dal fuoco, a
            chiunque appartenenti, è vietata la coltura agraria nonché il pascolo di
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