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Il sistema sanzionatorio in materia di incendi boschivi
fonti normative contenenti altrettante fattispecie sanzionatorie di natura
pecuniaria.
In sintesi, le altre fonti normative sono le seguenti:
Legge forestale (R.D. n. 3267/1923) ed il suo regolamento (R.D. n.
1126/1926), contenente norme sulle Prescrizioni di Massima e di Polizia
Forestale (P.M.P.F.)
Tanto la legge forestale che le Prescrizioni di Massima e di Polizia
Forestale (P.M.P.F.), la cui emanazione è oggi di competenza delle Regioni,
recano norme dirette alla prevenzione ed alla repressione degli incendi
boschivi.
In particolare, le P.M.P.F. vietano di accendere fuochi all’aperto nei
boschi od a distanza inferiore a 100 metri, mentre in periodi prestabiliti
provincia per provincia è vietato accendere fuochi a distanza minore di
200 metri.
La relativa violazione è punita con una sanzione amministrativa che
varia da un minimo di 51 euro ad un massimo di 516 euro, con un obla-
zione pari al doppio del minimo.
Ai sensi delle P.M.P.F., l’abbruciamento delle stoppie e di altri residui
vegetali è permesso soltanto quando la distanza dal bosco è superiore a
quella precedentemente indicata, purché il terreno, su cui l’abbruciamen-
to si effettua, venga circoscritto ed isolato con solchi di aratro o con altro
mezzo efficace ad arrestare il fuoco. Non si deve procedere all’abbrucia-
mento quando spira il vento.
Nei periodi dichiarati dalla Regione di elevato rischio incendio è vieta-
to fumare nei boschi, eccettuate le radure, nelle strade e nei sentieri che li
attraversano.
Le P.M.P.F. contengono, altresì, alcune disposizioni di natura cautelati-
va per gli impianti di fornaci e per le fabbriche nei boschi, in virtù delle
quali all’interno dei boschi o a meno di cento metri da essi, non è consen-
tito, senza l’autorizzazione dell’Autorità forestale, impiantare fornaci o
fabbriche di qualsiasi natura che provochino pericolo di incendio. La stes-
sa autorizzazione, poi, deve contenere le modalità cautelative necessarie
per evitare il pericolo di incendio.
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Le P.M.P.F. prevedono anche che nei boschi danneggiati dal fuoco, a
chiunque appartenenti, è vietata la coltura agraria nonché il pascolo di
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