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Il sistema sanzionatorio in materia di incendi boschivi


               Sono, inoltre, vietate per cinque anni sui predetti soprassuoli, le attivi-
            tà di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con finanzia-
            menti pubblici, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro del-
            l’ambiente e della tutela del territorio, per le aree naturali protette statali,
            o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di
            dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento
            per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
               Sono vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone
            boscate percorse dal fuoco, anche l’esercizio delle attività pastorizie e
            venatorie.
               Ai sensi del comma 2 dell’articolo 10, i Comuni sono tenuti a censire,
            tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo
            quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale
            dello Stato.
               Il suddetto catasto deve essere aggiornato annualmente.
               Infine, ai sensi del comma 5 dell’articolo 10, nelle aree e nei periodi a
            rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate
            annualmente dalla Regione competente, determinanti anche solo poten-
            zialmente l’innesco di incendio. Così per esempio, come previsto nei piani
            annuali di molte regioni, in certi periodi dell’anno, all’interno di un’area
            boschiva, è vietato accendere un fuoco ed è vietato persino fumare una
            sigaretta.


            Le sanzioni previste dalla legge quadro sugli incendi boschivi
               La legge quadro sugli incendi boschivi prevede, inoltre, una serie di
            sanzioni per i casi di violazione ai divieti ed alle prescrizioni indicate nel
            precedente paragrafo.
               In sintesi, le sanzioni previste sono le seguenti:


               Articolo 10, comma 3, prima parte
               La trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate
            percorsi dal fuoco è punita con la sanzione amministrativa, per ogni capo,
            non inferiore a 30 euro e non superiore a 61 euro.
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       n
               Articolo 10, comma 3, seconda parte
               La trasgressione al divieto di caccia su soprassuoli delle zone boscate
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