Page 284 - 0848_boiardi_interno.qxp
P. 284

Il sistema sanzionatorio in materia di incendi boschivi


            Il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 del Codice Penale)


               La fattispecie penale
               L’articolo 424 del codice penale, che prevede il reato di danneggiamen-
            to seguito da incendio, rappresenta l’altro delitto contro l’incolumità pub-
            blica che si occupa di incendi boschivi. Come il reato di incendio boschi-
            vo di cui all’articolo 423 bis c.p., anche quello previsto dall’articolo 424 c.p.
            è rubricato come un delitto di comune pericolo mediante violenza, collo-
            cato nel codice penale tra il reato di strage ed il reato di inondazione, frana
            o valanga.
               L’articolo 424 del codice penale è stato modificato dal decreto legge n.
            220/2000, convertito con modificazioni nella legge n. 275/2000. Le stes-
            se modifiche all’articolo 424 del codice penale sono state disposte dall’ar-
            ticolo 11, commi 2, 3 e 4, della legge quadro sugli incendi boschivi.
               Ai sensi del novellato articolo 424 c.p., chiunque, al di fuori delle ipo-
            tesi previste nell’articolo 423 bis c.p., al solo scopo di danneggiare la cosa
            altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto
            sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni
            (comma 1). Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’articolo
            423 c.p., ma la pena è ridotta da un terzo alla metà (comma 2). Se al fuoco
            appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rim-
            boschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall’articolo
            423 bis c.p. (comma 3).
               Secondo un certo indirizzo dottrinario (Santoro, Sammarco, Delpino)
            l’articolo 424 c.p. prevederebbe due fattispecie diverse di reato. La prima,
            speciale, di danneggiamento di cosa altrui, in cui si configurerebbero due
            offese, una al patrimonio e l’altra alla pubblica incolumità. La seconda, di
            danneggiamento di cosa propria, in cui è punito il gesto di appiccare il
            fuoco alla cosa propria per il pericolo che ne deriva alla collettività.
               La stessa dottrina, poi, considera come circostanza aggravante speciale
            del reato in esame il fatto che dal fuoco appiccato a boschi, selve o fore-
            ste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento derivi l’incendio.
            Ossia, l’incendio derivato dal fuoco appiccato al bosco, così come previ-
            sto dal comma 3, non costituirebbe un’autonoma fattispecie penale, ma
       A
       n
       n
            una semplice circostanza del reato di danneggiamento.
               Per altra parte della dottrina, invece, la fattispecie prevista dal comma 3
       oI-n
       .1
      288 SILVÆ
   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289