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Il sistema sanzionatorio in materia di incendi boschivi


               Altro elemento importante per valutare la presenza del dolo e la sua
            intensità è la contemporanea accensione di più focolai nella stessa zona
            boschiva oppure ancora quando sono notorie e molteplici le forme di
            protesta avverso alcuni vincoli ambientali imposti alla popolazione locale.
            Ovviamente, nessun dubbio sussiste circa la dolosità dell’incendio, qualo-
            ra la pattuglia di polizia forestale giunta sul posto rinviene uno dei tanti
            mezzi idonei ad innescare un incendio. Ai fini della prova del dolo è
            importante che la polizia giudiziaria sequestri ogni mezzo (rinvenuto) uti-
            lizzato per l’incendio, reperti le impronte digitali trovate sul mezzo di
            innesco e/o invii lo stesso presso i laboratori attrezzati per il rinvenimen-
            to di eventuali tracce di DNA, verbalizzi le possibili testimonianze di chi
            ha assistito all’evento, esegua accurati rilievi fotografici del terreno percor-
            so dalle fiamme (in particolare nei punti di origine del fuoco), scopra il
            movente e compia ovviamente tutti gli atti di indagine che si rendono
            necessari nei singoli casi concreti (interrogatori, perquisizioni, ispezioni,
            repertazioni...).
               Il reato, invece, è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento (l’in-
            cendio boschivo), anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifi-
            ca a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservan-
            za di leggi, regolamenti, ordini o discipline. L’incendio boschivo colposo
            può essere di natura commissiva (ad esempio il mozzicone di sigaretta
            accesa gettato nel bosco da un escursionista, il contadino che brucia le
            stoppie nelle vicinanze di un bosco) o di natura omissiva (ad esempio l’en-
            te gestore di un bosco che non predispone tutte quelle misure preventive,
            come la pulizia del sottobosco e la creazione di piste tagliafuoco, previste
            dai Piani regionali per l’antincendio boschivo o il proprietario di un fondo
            che deposita materiale infiammabile senza protezione nelle adiacenze di
            un bosco).
               Per accertare la sussistenza del reato di incendio boschivo colposo,
            oltre a raccogliere sommarie informazioni sull’evento (verbalizzazione
            delle testimonianze, rilievi fotografici…) nonché compiere tutti gli atti di
            indagine che si rendono necessari, è sufficiente accertare la vastità, diffu-
            sibilità e difficoltà di estinzione del fuoco. Non occorre necessariamente
            stabilire anche che vi sia stato pericolo per la pubblica incolumità, in quan-  .1
            to tale pericolo è presunto iuris et de iure.                                  oI-n
               Giova, infine, ricordare che l’accensione dolosa di un fuoco al fine di     n
                                                                                           n
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