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La delega ambientale: problemi e prospettive
leggi in materia onde dare un quadro di riferimento preciso e scevro il più
possibile dalle svariate interpretazioni, agli operatori ambientali, alle forze
di polizia ed al cittadino.
Le millecentoquarantotto norme oggi viventi in materia ambientale
appaiono, francamente, esageratamente troppe.
Note
1 Francesco Recchioni, L’ambiente considerato come elemento determinante della qualità della vita,in
“RivistAmbiente” n.10/2004, Ed. LaTribuna, p. 903 e ss.
2 L’art. 174 del Trattato che istituisce la Comunità europea, prevede, in particolare, che la poli-
tica della Comunità in materia ambientale contribuisca a perseguire gli obiettivi di salvaguardia,
tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, la protezione della natura, l’utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali, la promozione sul piano internazionale di misure desti-
nate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale e mondiale. La politica della
Comunità in materia ambientale deve mirare inoltre ad un elevato livello di tutela, tenendo conto
delle diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. La Costituzione Europea rece-
pisce pressoché letteralmente (Artt. III-233 e III-234) il testo del Trattato.
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Per un maggiore approfondimento v. “AmbienteDiritto.it Legislazione giurisprudenza”.
4 La Conferenza Stato-Città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di inte-
resse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, con la con-
ferenza Stato-Regioni. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua dele-
ga, dal Ministro dell'Interno o dal Ministro degli Affari regionali; ne fanno altresì parte il
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, il Ministro delle Finanze,
il Ministro dei Lavori Pubblici, il Ministro della Sanità, il Presidente dell’ANCI, il Presidente
dell’UPI ed il Presidente dell’UNCEM. Ne fanno inoltre parte quattordici sindaci designati
dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.
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In particolare il comma 2 dell’art.III-233 del Trattato, firmato il 29 ottobre 2004 a Roma, che
adotta la “Costituzione per l’Europa” prevede testualmente: «La politica dell’Unione in materia
ambientale mira ad un elevato livello di tutela tenendo conto delle diversità della situazione nelle
varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva,
sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente e sul
principio chi inquina paga».
6 Per una panoramica sull’argomento, Luca Ramacci, Manuale di diritto penale dell'ambiente, Padova
2003 e Sanzione penale o depenalizzazione: nessuna alternativa?, in “RivistAmbiente” n. 12/2003, p.
1302 e ss.
7 Gianfranco Amendola, Dir. Pen. e proc., 1996, p. 186.
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n
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Cfr. Cesare Patrone, La difesa dell’ambiente tra vecchio e nuovo Codice Penale - Atti Convegno di Asiago
11/9/2004, Collana Verde MIPAF - C.F.S., p. 83, quando, a proposito del danno ambientale,
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