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La delega ambientale: problemi e prospettive


                  sensi degli artt. da 138 a 141;
               - le aree tutelate “ope legis” fino all’approvazione del piano paesaggi-
                  stico (fiumi, torrenti e relative sponde fino a 150 metri, montagne
                  oltre i 1600 metri, ghiacciai, vulcani, territori costieri compresi in
                  una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ecc.);
               - gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesag-
                  gistici previsti dagli articoli 143 e 156.
               Quid iuris per i siti di importanza comunitaria e per le zone di protezio-
            ne speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE
            relative, rispettivamente, alla conservazione degli habitat naturali e semi-
            naturali e della flora e della fauna selvatiche ed alla conservazione degli
            uccelli selvatici? (D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento recante
            attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli
            habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”
            e Decreto Ministero dell’Ambiente 65/03.04.2000 suppl. G.U.
            95/22.04.2000).
               Si ritiene che tali aree siano escluse dal condono poiché il concetto di
            S.I.C. e quello di Z.P.S. è più esteso rispetto a quello di bene paesaggisti-
            co previsto dall’art. 134 e poiché cambiano l’oggetto e le finalità dell’isti-
            tuzione.
               Infatti la normativa comunitaria da cui discendono, chiarisce come la
            creazione di queste aree sia, tra l’altro, tesa alla realizzazione di una rete
            ecologica europea, al mantenimento delle biodiversità rispetto a pericoli
            potenziali e reali di natura transfrontaliera, alla preservazione di habitat
            naturali finalizzati alla preservazione di tali obiettivi.
               Tutto è inserito in un progetto coerente, denominato Natura 2000,
            comprendente sia i siti di importanza comunitaria che le zone di protezio-
            ne speciale, che vede gli Stati membri, sulla scorta di parametri tecnici
            definiti dalle direttive, protagonisti attivi nella programmazione, nella rea-
            lizzazione e nella proposta dell’elenco degli habitat da preservare.
               L’intervento degli Stati membri non è discrezionale poiché deve, tra
            l’altro, ispirarsi alla classificazione gerarchica degli habitat effettuata nel-
            l’ambito del progetto comunitario CORINE (Corine Biotopes Project:
            Decisione 85/338/CEE del Consiglio del 27/6/1985), alla costruzione di         .1
            una rete transnazionale coerente di zone speciali di conservazione per         oI-n
            specie animali e vegetali d’interesse comunitario richiedenti una rigorosa     n
                                                                                           n
                                                                                           A
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