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La delega ambientale: problemi e prospettive
lare del diritto, di esercitarlo su altra area del territorio comunale di cui
abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori, a condizione che si ceda
gratuitamente l’area interessata dal vincolo.
La “traslazione” del diritto di edificare avviene attraverso una variante
allo strumento urbanistico che può essere approvata dal Comune stesso.
Nell’intenzione del legislatore è, a riguardo, chiara la volontà di adire a
meccanismi perequativi che consentano di tutelare aree non precedente-
mente vincolate operando su una concertazione che eviti sul nascere con-
flittualità tra l’Ente pubblico ed i privati.
Sarà interessante seguire l’evoluzione di questo fenomeno, attesa la
“turbolenza” a cui è sottoposta la pianificazione territoriale ed attuativa
dei Comuni, e come si armonizzeranno negli strumenti urbanistici esi-
stenti le varianti di piano scaturenti dai meccanismi compensativi.
La delega ambientale ha direttamente inciso sui beni paesaggistici
modificando in più punti il richiamato Codice “Urbani” approvato con
D.L.vo 22/1/2004, n. 42.
Allo scopo di rendere efficace la rimessione in pristino e la demolizio-
ne di opere illecite, conferisce poteri, anche sostitutivi, al direttore regio-
nale nel caso di inadempienza o di inerzia dell’autorità amministrativa pre-
posta alla tutela paesaggistica.
Onde dare certezza alla esecuzione degli abbattimenti ed evitare, spe-
cie nelle zone ad alta densità criminale ove gli apparati pubblici non tro-
vano imprese disposte ad eseguire questo tipo di lavori, prevede il ricorso
alle modalità operative previste dall’art. 41 del D.P.R. n. 380/2001 previa
apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero per i beni e le attività
culturali e quello della difesa.
Prescindendo dalle fortissime polemiche che hanno caratterizzato, tra
le misure di diretta applicazione, il c.d. “condono ambientale”, cerchiamo
di analizzare quali problemi tecnico-giuridici potranno scaturire dall’appli-
cazione della norma.
Questa prevede, per coloro che entro il 30 settembre 2004 abbiano
compiuto lavori, senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa,
su beni paesaggistici e che entro il 31 gennaio abbiano inoltrato richiesta
di sanatoria, un accertamento di compatibilità paesaggistica da parte del- .1
l’autorità preposta alla gestione del vincolo, previo parere della soprinten- oI-n
denza. n
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