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La delega ambientale: problemi e prospettive


            ormai diventati un problema transnazionale, con un “idem sentire” legi-
            slativo che non consenta “smagliature” nel sistema di protezione comuni-
            tario.
               Ma, acclarata dottrinalmente l’immediata efficacia “in bonam partem”
            del diritto comunitario rispetto al diritto nazionale, seri dubbi sorgono
            invece sulla immediata efficacia “in malam partem” atteso il principio
            della riserva di legge operante in campo penale nel nostro ordinamento.
               Anche l’Italia deve quindi, da subito, adottare i provvedimenti legislati-
            vi necessari a conformare il proprio ordinamento alle disposizioni comu-
            nitarie.
               Di tanto, probabilmente, avrebbe dovuto farsi carico già la legge dele-
            ga emanata, probabilmente precisando meglio i limiti a cui le norme di
            attuazione si sarebbero dovute attenere atteso che in maniera generica la
            stessa legge n. 308/2004 prevede per queste ultime, né poteva essere altri-
            menti, l’obbligo di adempiere ai principi ed alle norme comunitarie.
               La Decisione quadro, tra l’altro, sotto il profilo soggettivo prevede: 11
               - sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;
               - il divieto per le persone fisiche di fondare, gestire o dirigere una
                  società o una fondazione quando i fatti che hanno originato la sen-
                  tenza di condanna facciano temere che possano essere reiterate con-
                  dotte criminali analoghe;
               - la responsabilità penale delle persone giuridiche o di coloro che, nel-
                  l’ambito di un organo a cui appartengono, assumano una posizione
                  dominante.
               Sotto il profilo sostanziale la Decisione ritiene comportamenti antigiu-
            ridici rilevanti le attività illecite di:
               - scarico, emissione o immissione nell’aria, nel suolo o nell’acqua di
                  sostanze o radiazioni ionizzanti che causino la morte o lesioni gravi
                  alle persone;
               - scarico, emissione o immissione di sostanze o radiazioni ionizzanti
                  nell’aria, nel suolo o nelle acque, che ne provochino o possono pro-
                  vocare deterioramento durevole e sostanziale o che provochino
                  danni rilevanti a monumenti o ad altri beni protetti, al patrimonio,
                  alla flora, alla fauna;
       A
       n
       n
               - eliminazione, trattamento, deposito, trasporto, esportazione o
                  importazione dei rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi, che provochi-
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