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La delega ambientale: problemi e prospettive


               È però anche altrettanto vero che il principio della personalità della
            responsabilità penale, ex art. 27 co. 1 Cost., impedisce l’irrogazione delle
            sanzioni penali in capo agli enti collettivi.
               Ma di ciò se ne sta anche occupando la Commissione di riforma del
            Codice Penale (cd. progetto Nordio), i cui lavori sono quasi terminati,
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            che nella parte speciale del codice prevede l’inversione sistematica della
            collocazione dei reati contro l’ambiente, attesa la notevole importanza che
            questi ormai hanno, inserendoli al secondo posto, subito dopo i reati con-
            tro la persona.
               Se si tiene conto che la stessa bozza prevede tutte le fattispecie di reato
            attualmente contenute nella frammentaria e caotica legislazione speciale,
            abolendo le contravvenzioni ed elevando a delitti i reati ambientali con
            una riforma sostanziale del sistema sanzionatorio, è fuori dubbio la neces-
            sità di un raccordo tra i lavori della Commissione prevista dall’art. 11 della
            legge n. 308/2004 che opererà sulla delega ambientale e la Commissione
            di riforma del Codice Rocco. 10
               La trasformazione dei reati contravvenzionali più gravi in delitti, è sicu-
            ramente auspicabile sia per consentire forme di indagine più “invasive ed
            efficienti” per violazioni particolarmente gravi (ne sono un esempio i
            risultati positivi che sta dando l’art. 53 bis del Decreto Ronchi), che per
            evitare i tempi di prescrizione molto brevi che finora hanno notevolmen-
            te inciso sullo “sconfinamento” del fenomeno (169 clan organizzati che
            hanno movimentato un giro d’affari pari a 132 miliardi di euro e 264.107
            infrazioni accertate, nell’ultimo decennio).
               I lavori della commissione Nordio prevedono infatti una considerazio-
            ne organica e sistematica dei reati ambientali, affidando al giudice stru-
            menti repressivi, preventivi, riparatori e rieducativi “più ampi, incisivi e
            flessibili”, compresa quindi la possibilità di irrogare sanzioni interdittive.
               Contestualmente prevedono anche una tutela penale dell’ambiente
            “progressiva” costruita sulla previsione di pericolo concreto, di danno e di
            danno grave, con conseguente modulazione delle pene da comminare,
            discostandosi così dall’attuale legislazione tendenzialmente ispirata alla
            rilevazione del fatto penalmente rilevante connesso alla mancanza di
            provvedimenti autorizzatori.
       A
       n
       n
               Per la categoria dei reati di pericolo astratto, viceversa, sono previste
            sanzioni diverse da quelle detentive ed in tal senso la tendenza, in genera-
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