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La delega ambientale: problemi e prospettive
È però anche altrettanto vero che il principio della personalità della
responsabilità penale, ex art. 27 co. 1 Cost., impedisce l’irrogazione delle
sanzioni penali in capo agli enti collettivi.
Ma di ciò se ne sta anche occupando la Commissione di riforma del
Codice Penale (cd. progetto Nordio), i cui lavori sono quasi terminati,
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che nella parte speciale del codice prevede l’inversione sistematica della
collocazione dei reati contro l’ambiente, attesa la notevole importanza che
questi ormai hanno, inserendoli al secondo posto, subito dopo i reati con-
tro la persona.
Se si tiene conto che la stessa bozza prevede tutte le fattispecie di reato
attualmente contenute nella frammentaria e caotica legislazione speciale,
abolendo le contravvenzioni ed elevando a delitti i reati ambientali con
una riforma sostanziale del sistema sanzionatorio, è fuori dubbio la neces-
sità di un raccordo tra i lavori della Commissione prevista dall’art. 11 della
legge n. 308/2004 che opererà sulla delega ambientale e la Commissione
di riforma del Codice Rocco. 10
La trasformazione dei reati contravvenzionali più gravi in delitti, è sicu-
ramente auspicabile sia per consentire forme di indagine più “invasive ed
efficienti” per violazioni particolarmente gravi (ne sono un esempio i
risultati positivi che sta dando l’art. 53 bis del Decreto Ronchi), che per
evitare i tempi di prescrizione molto brevi che finora hanno notevolmen-
te inciso sullo “sconfinamento” del fenomeno (169 clan organizzati che
hanno movimentato un giro d’affari pari a 132 miliardi di euro e 264.107
infrazioni accertate, nell’ultimo decennio).
I lavori della commissione Nordio prevedono infatti una considerazio-
ne organica e sistematica dei reati ambientali, affidando al giudice stru-
menti repressivi, preventivi, riparatori e rieducativi “più ampi, incisivi e
flessibili”, compresa quindi la possibilità di irrogare sanzioni interdittive.
Contestualmente prevedono anche una tutela penale dell’ambiente
“progressiva” costruita sulla previsione di pericolo concreto, di danno e di
danno grave, con conseguente modulazione delle pene da comminare,
discostandosi così dall’attuale legislazione tendenzialmente ispirata alla
rilevazione del fatto penalmente rilevante connesso alla mancanza di
provvedimenti autorizzatori.
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Per la categoria dei reati di pericolo astratto, viceversa, sono previste
sanzioni diverse da quelle detentive ed in tal senso la tendenza, in genera-
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