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La delega ambientale: problemi e prospettive


               Prescindendo dalla difficoltà oggettiva di coordinare ed integrare un
            sistema sanzionatorio riferendosi ai limiti previsti dalle normative che si
            intendono superare o riordinare, la domanda che sicuramente ci si porrà
            nella formulazione dei nuovi testi verterà sicuramente sulla strada in cui
            veicolare l’intero apparato sanzionatorio, attesa l’estrema urgenza di rive-
            rificarlo ed emendarlo onde rendere più efficaci ed innovativi gli interven-
            ti legislativi.
               Tra i cultori di diritto dell’ambiente il dibattito che da tempo s’è più svi-
            luppato è proprio quello relativo al tipo di sanzione da utilizzare per con-
            trastare i fenomeni criminosi. 6
               Già la Corte Costituzionale con sentenza n. 456/1998 aveva avuto
            modo di affermare che la sanzione penale non è l’unico strumento di tute-
            la in campo ambientale essendo spesso più idonei altri strumenti sanzio-
            natori specie se riferiti agli enti collettivi.
               Ma alcuni autorevoli studiosi, pur condividendo in astratto le asserzio-
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            ni della Corte, obbiettavano che «raramente le sanzioni amministrative
            venivano pagate dai contravventori perdendo quindi quell’efficacia che
            l’alto organismo attribuisce loro».
               Tale asserzione assumeva maggiore rilevanza alla luce della legge dele-
            ga 29 settembre 2000 che, recependo normative europee, permetteva
            l’emanazione del D.L.vo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa
            delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.
               Infatti questo decreto non sfruttava totalmente la delega e non inseri-
            va la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per le violazio-
            ni in materia ambientale rendendo, di fatto, poco efficace il sistema san-
            zionatorio richiamato dalla Corte Costituzionale.
               D’altronde se la sanzione penale ha un sicuro effetto deterrente sulle
            persone fisiche, è però anche vero che gli illeciti ambientali vengono spes-
            so compiuti da enti collettivi.
               La stessa Commissione Parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti ha
            evidenziato come il “rapporto benefici/costi” nelle azioni criminose con-
            tro l’ambiente rendono appetibile e competitivo delinquere in questo set-
            tore, rispetto ad altri. 8
               E spesso i grossi crimini ambientali vengono perpetrati col meccani-        .1
            smo delle “scatole cinesi” che nascondono i “soci occulti” dietro legali       oI-n
            rappresentanti di facciata.                                                    n
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