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La delega ambientale: problemi e prospettive


            mento che, nel volgere di due anni, potranno essere modificate.
               L’ipotesi più plausibile è che, al fine di ovviare a questi inconvenienti,
            si aspetti un congruo lasso di tempo prima di varare regolamenti e norme
            tecniche.
               Altro tema delicato che dovrà affrontare la normativa derivata è quello
            del delicato rapporto Stato-Regioni in materia di competenze ambientali.
               La Costituzione italiana, con le modifiche al Titolo V e con l’avvento
            del principio di sussidiarietà, ha conferito allo Stato la legislazione esclusi-
            va nella tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (art. 117,
            comma 2 lett. s) demandando alla legislazione concorrente la valorizzazio-
            ne dei beni culturali ed ambientali (art. 117, comma 3).
               In materia di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legi-
            slativa, ad esclusione dei principi fondamentali riservata alla legislazione
            dello Stato.
               Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie
            di loro pertinenza, partecipano invece alle decisioni dirette alla formazio-
            ne degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione ed alla ese-
            cuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea, nel
            rispetto delle norme di procedura stabilite dalle leggi dello Stato, che disci-
            plina le modalità d’esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempien-
            za.
               Ma questa suddivisione non è sinonimo di certezza atteso che la tutela
            dell’ambiente e dell’ecosistema, funzione sicuramente statale, è stretta-
            mente collegata ad altre funzioni oggetto di legislazione concorrente quali
            la tutela della salute, il governo del territorio, la valorizzazione dei beni
            culturali ed ambientali che la riforma costituzionale ha attribuito alla legi-
            slazione concorrente.
               Non pare quindi esistere, per taluni aspetti della disciplina ambientale,
            una netta linea di demarcazione verticale delle competenze tra Stato e
            Regioni che, così come ha sostenuto la Corte Costituzionale intervenen-
            do sulla legge regionale n. 2 e ss. della Regione Lombardia “Istituzione del
            Corpo Forestale Regionale”, pur facendo chiarezza su taluni aspetti della
            questione, ha ammesso un intreccio di funzioni non sempre di facile riso-
            luzione.
       A
       n
       n
               Sicuramente, comunque, questo percorso di ripartizione non potrà non
            tener conto della giurisprudenza evolutiva della Corte Costituzionale
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