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La delega ambientale: problemi e prospettive


            riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative,
            anche mediante la redazione di testi unici, in materia di:
            a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
            b) tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche;
            c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
            d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli
               esemplari di specie protette di flora e fauna;
            e) tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente;
            f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (Via), per la valuta-
               zione ambientale strategica (Vas) e per l’autorizzazione ambientale inte-
               grata (Ipcc);
            g) tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.
               La procedura che porterà a varare tali decreti è abbastanza complessa
            per una serie di motivazioni connesse:
               - alla difficoltà oggettiva degli argomenti trattati ed alle forti dicotomie
                  settoriali;
               - alla circostanza che i testi unici previsti non sono necessariamente
                  obbligatori (la locuzione usata nella legge è infatti “anche mediante
                  la redazione di testi unici”);
               - al fatto che non si comprende ancora bene se il concetto giuridico di
                  ambiente debba riferirsi ad un contesto unitario ossia, mutuando la
                  definizione comunitaria, “all’insieme di elementi naturali, paesaggi-
                  stici, culturali e sociali che costituiscono l’habitat dell’uomo”, ovve-
                  ro ad una concezione “puntiforme” che tuteli le singole componen-
                  ti dell’ecosistema socio-culturale-ambientale.
               Non è, quest’ultimo, problema di poco conto perché l’approccio alla
            riorganizzazione giuridica del sistema dipende appunto dalla definizione
            di ambiente che, ad oggi, non è ancora prevista dall’ordinamento naziona-
            le, né dalla nostra Costituzione che parla di “tutela del paesaggio e del
            patrimonio storico ed artistico della Nazione” (art. 9).
               La giurisprudenza nomofilattica invece, dopo un processo di elabora-
            zione, è andata oltre il concetto utilitaristico ed estetizzante di “paesaggio”
            e si è attestata sulla definizione comunitaria intendendo per ambiente il
            contesto delle risorse naturali, culturali e delle opere più significative del-  .1
            l’uomo la cui conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo      oI-n
            della persona, pervenendo inoltre al concetto di “bene ambientale”.            n
                                                                                           n
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