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La delega ambientale: problemi e prospettive
secondo cui, in campo ambientale, si delinea una materia “trasversale” su
cui si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali,
spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meri-
tevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale (cfr. sentenze
n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382/99 e n. 273/1998).
In sostanza, sulla protezione dell’ambiente preesistono profili indisso-
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lubili di connessione nell’ambito dei quali gli interventi regionali, nel con-
testo delle esigenze unitarie definite dallo Stato, ben possono rilevare.
Ne è esempio lampante l’intervento dell’Alta Corte su una legge regio-
nale in materia di limiti massimi di esposizione al campo elettromagneti-
co più restrittivi rispetto ai parametri nazionali, quando l’alto organismo
afferma la non incostituzionalità della novella considerando che «essa, se,
da un canto, implica limiti più severi di quelli fissati dallo Stato, non vani-
fica, dall’altro, in alcun modo gli obiettivi di protezione della salute da que-
st’ultimo perseguiti» (C.Cost. sentenza 26 luglio 2002 n. 407).
Tornando alla procedura da adottare per riordinare la materia ambien-
tale, entro l’11/1/2006 il Governo, sentita la Conferenza Stato - Città ed
autonomie locali e Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.L.vo
n. 281/97, trasmetterà alle Camere gli schemi adottati, accompagnati dal-
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l’analisi tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto della regolamentazio-
ne, onde recepire il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Poi ritrasmetterà alle Camere i testi modificati allegando le osservazio-
ni e le eventuali modifiche, prima di provvedere alla emanazione dei
decreti.
Questi ultimi prevederanno criteri direttivi da seguire al fine di adotta-
re, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi, i
provvedimenti per la modifica e l’integrazione dei regolamenti di attuazio-
ne e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche.
È quindi ipotizzabile, alla luce dei tempi necessari e delle difficoltà che
indubbiamente si incontreranno, che la normativa tecnica oggi in vigore
lo rimarrà ancora a lungo.
La disciplina dei settori e delle materie ambientali da riordinare dovrà
essere ispirata, tra l’altro, al rispetto delle direttive comunitarie e ad obiet-
tivi generali inerenti: .1
- la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento della qualità dell’am- oI-n
biente; n
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