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La delega ambientale: problemi e prospettive


            dell’ambiente, ispirati all’art. 174 del Trattato istitutivo della Comunità
            Europea e successive modificazioni.
               Peraltro la stessa “Costituzione Europea”, firmata a Roma il 29 otto-
            bre 2004 che, previa ratifica degli Stati membri dell’Unione, dovrebbe
            entrare in vigore nel 2007, rafforza l’assunto del Trattato indicando tra gli
            obiettivi dell’Unione la necessità dello sviluppo sostenibile e del diritto al
            miglioramento della qualità dell’ambiente ed alla sua tutela (Cost.ne
            Europea - Parte III - Titolo III - Capo III - Sezione 5 - Ambiente -
            Articolo III-233).
               Del resto l’obbligo di rispetto da parte dello Stato e da parte delle
            Regioni, nel contesto delle potestà legislative loro riconosciute, sia dei
            principi costituzionali, che dei vincoli derivanti dall’ordinamento comuni-
            tario e dagli obblighi internazionali, attesa la natura pattizia di questi ulti-
            mi, è sancito dall’art. 117 della Costituzione.
               Ma, considerate le procedure d’infrazione che nel tempo sono state
            notificate ai vari Governi nazionali e le sentenze della Corte di Giustizia
            Europea sul corretto recepimento delle normative europee in campo
            ambientale da parte dello Stato italiano, tale processo evolutivo non appa-
            re così scontato come sembra.
               I decreti legislativi definiranno criteri direttivi propedeutici all’adozio-
            ne, nel termine compreso nei successivi due anni, dei regolamenti attuati-
            vi e dei decreti ministeriali per la definizione di norme tecniche.
               Contestualmente è anche previsto che, sempre entro due anni dall’en-
            trata in vigore dei richiamati decreti legislativi, il Ministro dell’Ambiente,
            sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere, possa consen-
            tire al Governo di emanare disposizioni integrative e/o correttive degli
            stessi.
               Diversamente ogni modifica seguirà la forma della variazione testuale.
               Non sfugge, quindi, la circostanza che, nel termine di due anni dall’en-
            trata in vigore dei decreti legislativi, si potrà verificare:
               - l’adozione dei conseguenti regolamenti attuativi e delle norme tec-
                  niche;
               - la “rivisitazione” degli stessi decreti legislativi con una “procedura
                  semplificata”.                                                           .1
               Non è difficile immaginare che tale previsione potrà creare problemi        oI-n
            specie se regolamenti e norme tecniche verranno ispirati a fonti di riferi-    n
                                                                                           n
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