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La delega ambientale: problemi e prospettive
dell’ambiente, ispirati all’art. 174 del Trattato istitutivo della Comunità
Europea e successive modificazioni.
Peraltro la stessa “Costituzione Europea”, firmata a Roma il 29 otto-
bre 2004 che, previa ratifica degli Stati membri dell’Unione, dovrebbe
entrare in vigore nel 2007, rafforza l’assunto del Trattato indicando tra gli
obiettivi dell’Unione la necessità dello sviluppo sostenibile e del diritto al
miglioramento della qualità dell’ambiente ed alla sua tutela (Cost.ne
Europea - Parte III - Titolo III - Capo III - Sezione 5 - Ambiente -
Articolo III-233).
Del resto l’obbligo di rispetto da parte dello Stato e da parte delle
Regioni, nel contesto delle potestà legislative loro riconosciute, sia dei
principi costituzionali, che dei vincoli derivanti dall’ordinamento comuni-
tario e dagli obblighi internazionali, attesa la natura pattizia di questi ulti-
mi, è sancito dall’art. 117 della Costituzione.
Ma, considerate le procedure d’infrazione che nel tempo sono state
notificate ai vari Governi nazionali e le sentenze della Corte di Giustizia
Europea sul corretto recepimento delle normative europee in campo
ambientale da parte dello Stato italiano, tale processo evolutivo non appa-
re così scontato come sembra.
I decreti legislativi definiranno criteri direttivi propedeutici all’adozio-
ne, nel termine compreso nei successivi due anni, dei regolamenti attuati-
vi e dei decreti ministeriali per la definizione di norme tecniche.
Contestualmente è anche previsto che, sempre entro due anni dall’en-
trata in vigore dei richiamati decreti legislativi, il Ministro dell’Ambiente,
sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere, possa consen-
tire al Governo di emanare disposizioni integrative e/o correttive degli
stessi.
Diversamente ogni modifica seguirà la forma della variazione testuale.
Non sfugge, quindi, la circostanza che, nel termine di due anni dall’en-
trata in vigore dei decreti legislativi, si potrà verificare:
- l’adozione dei conseguenti regolamenti attuativi e delle norme tec-
niche;
- la “rivisitazione” degli stessi decreti legislativi con una “procedura
semplificata”. .1
Non è difficile immaginare che tale previsione potrà creare problemi oI-n
specie se regolamenti e norme tecniche verranno ispirati a fonti di riferi- n
n
A
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