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La delega ambientale: problemi e prospettive
La Corte Costituzionale ha però escluso che l’“ambiente” possa iden-
tificarsi come “materia” in senso tecnico, essendo piuttosto da considera-
re come “valore” costituzionalmente protetto rinvenibile all’interno di
molteplici settori dell’azione amministrativa.
È comunque incontrovertibile che finora una tutela pienamente orga-
nica e satisfattiva non è emersa dalla legislazione vigente.
Così come se quant’anche appaia dottrinalmente pacifica la giuridica
titolarità pubblica (res communia omnium) del bene collettivo ed unitario
“ambiente”, la reductio ad unum dello stesso, dettata dalla inscindibilità delle
sue componenti interattive, non esclude profili differenziati di protezione,
con conseguenziali relative discipline d’ambito ispirati alla evoluzione legi-
slativa e giurisprudenziale costituzionale. 1
Da questo punto di vista la delega ambientale opera una suddivisione
ricognitiva dei vari settori e delle materie preesistenti, affidando ai decreti
legislativi ed eventualmente ai testi unici, il compito di affrontare i delica-
ti problemi coordinamentali che indubbiamente si presenteranno.
Il rischio in cui si potrebbe incorrere, nel caso di mancata identificazio-
ne di un corretto termine di partenza, è quello di una protezione punti-
forme che finirebbe per evidenziare “zone d’ombra” e difficoltà operati-
ve, anche sulle norme da applicare, ripercorrendo le vecchie strade della
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tutela che hanno finora spesso costretto il legislatore a fare voli pindarici
pur di rendere meno difficile e confusionaria l’applicazione di determina-
te leggi.
Si pensi, ad esempio, al concetto surreale di “scarico non scarico” del
“Decreto acque” ovvero al delicato e complesso rapporto tra la normati-
va sulle acque e la normativa sui rifiuti e, nel contesto di quest’ultima, al
rapporto complesso e non esaustivo tra le discipline delle varie tipologie
di rifiuti (agricoli, radioattivi, scarti animali, fanghi di produzione) spesso
regolati in maniera diversa o col concorso di più norme non sempre facil-
mente identificabili ovvero parzialmente applicabili, alla dubbia costitu-
zionalità di quelle norme (come quella dell’abbandono di rifiuti) i cui pro-
fili penali sono legati alle qualifiche del trasgressore (persona fisica o giu-
ridica) piuttosto che alla lesione del bene.
Invero la speranza che ciò non accada è riposta negli obiettivi persegui-
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ti dalla novella esaminata che, tra l’altro, prevede Decreti Legislativi a
garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità
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