Page 254 - 0848_boiardi_interno.qxp
P. 254

La delega ambientale: problemi e prospettive


               La Corte Costituzionale ha però escluso che l’“ambiente” possa iden-
            tificarsi come “materia” in senso tecnico, essendo piuttosto da considera-
            re come “valore” costituzionalmente protetto rinvenibile all’interno di
            molteplici settori dell’azione amministrativa.
               È comunque incontrovertibile che finora una tutela pienamente orga-
            nica e satisfattiva non è emersa dalla legislazione vigente.
               Così come se quant’anche appaia dottrinalmente pacifica la giuridica
            titolarità pubblica (res communia omnium) del bene collettivo ed unitario
            “ambiente”, la reductio ad unum dello stesso, dettata dalla inscindibilità delle
            sue componenti interattive, non esclude profili differenziati di protezione,
            con conseguenziali relative discipline d’ambito ispirati alla evoluzione legi-
            slativa e giurisprudenziale costituzionale. 1
               Da questo punto di vista la delega ambientale opera una suddivisione
            ricognitiva dei vari settori e delle materie preesistenti, affidando ai decreti
            legislativi ed eventualmente ai testi unici, il compito di affrontare i delica-
            ti problemi coordinamentali che indubbiamente si presenteranno.
               Il rischio in cui si potrebbe incorrere, nel caso di mancata identificazio-
            ne di un corretto termine di partenza, è quello di una protezione punti-
            forme che finirebbe per evidenziare “zone d’ombra” e difficoltà operati-
            ve, anche sulle norme da applicare, ripercorrendo le vecchie strade della
               2
            tutela che hanno finora spesso costretto il legislatore a fare voli pindarici
            pur di rendere meno difficile e confusionaria l’applicazione di determina-
            te leggi.
               Si pensi, ad esempio, al concetto surreale di “scarico non scarico” del
            “Decreto acque” ovvero al delicato e complesso rapporto tra la normati-
            va sulle acque e la normativa sui rifiuti e, nel contesto di quest’ultima, al
            rapporto complesso e non esaustivo tra le discipline delle varie tipologie
            di rifiuti (agricoli, radioattivi, scarti animali, fanghi di produzione) spesso
            regolati in maniera diversa o col concorso di più norme non sempre facil-
            mente identificabili ovvero parzialmente applicabili, alla dubbia costitu-
            zionalità di quelle norme (come quella dell’abbandono di rifiuti) i cui pro-
            fili penali sono legati alle qualifiche del trasgressore (persona fisica o giu-
            ridica) piuttosto che alla lesione del bene.
               Invero la speranza che ciò non accada è riposta negli obiettivi persegui-
       A
       n
       n
            ti dalla novella esaminata che, tra l’altro, prevede Decreti Legislativi a
            garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità
       oI-n
       .1
      258 SILVÆ
   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259