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Il danno ambientale


            Costituzionale (v. citata sentenza n. 641 del 1987) deve ritenersi che il prin-
            cipio del neminem laedere abbia oggi una più ampia sfera di applicazione, in
            quanto con l’entrata in vigore della Costituzione è configurabile anche nei
            confronti di beni assoluti e primari direttamente tutelati dalla Carta costi-
            tuzionale, come, ad esempio, la natura (art. 9) e la salute (art. 32).
               Per quanto concerne le associazioni ecologiste, è stato affermato che
            esse sono titolari di un diritto soggettivo alla salubrità dell’ambiente e che
            nell’offesa arrecata alle finalità di dette associazioni è ravvisabile una lesio-
            ne delle loro personalità (Cass. Sez. III, 5.4.2002).
               Quanto alla quantificazione del danno, generalmente, si ritiene che la valu-
            tazione in forma equitativa possa essere fatta soltanto se non sia possibile
            procedere al risanamento dell’ambiente a spese del responsabile o ad una
            esatta misurazione dell’inquinamento prodotto (cfr. Cass. 25.1.89, n. 440).
               Esula dalla finalità della presente trattazione l’esame dei criteri cui il
            giudice deve attenersi per procedere alla surricordata valutazione in forma
            equitativa (grado della colpa, costo del ripristino e profitto conseguito). È,
            però, utile ricordare che nel caso in cui l’autore dell’illecito sia dipenden-
            te di un’impresa ed abbia agito per favorire gli interessi dell’impresa stes-
            sa, il profitto non deve essere commisurato al vantaggio conseguito dal
            trasgressore ma all’entità oggettiva degli effetti prodotti (Trib. Venezia,
            27.11.2002).
               Nella sentenza della Corte Costituzionale n. 583/1987 è stato afferma-
            to che l’ambiente è un bene giuridico “in quanto riconosciuto e tutelato da
            norme”, che è un bene immateriale unitario avente varie componenti cia-
            scuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente,
            oggetto di cura e di tutela, ma tutte nell’insieme riconducibili ad unità; che
            è un bene non idoneo a dar luogo a “situazioni giuridiche di tipo appropriativo
            ma, appartenendo alla categoria dei c.d. beni liberi… fruibile dalla collettività e dai
            singoli”.
               È da notare che l’esame del significato giuridico da attribuire al termi-
            ne “ambiente” aveva avuto inizio prima dell’emanazione della surricordata
            sentenza ed aveva avuto un momento di particolare rilievo nel 1973 per
            l’affermarsi della teoria secondo cui il suindicato termine era indicativo di  .1
            una categoria generica ed astratta, la cui tutela poteva essere realizzata     oI-n
            mediante la specifica difesa di ciascuna delle sue componenti (tutela del      n
                                                                                           n
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