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Il danno ambientale
pressioni di associazioni ambientaliste e da strati sempre più vasti della
popolazione) furono elaborate le teorie degli “interessi diffusi”, cioè di inte-
ressi riferibili a determinate o determinabili pluralità di soggetti e degli
interessi collettivi, imputabili a collettività organizzate per il perseguimen-
to di interessi propri e della categoria.
Sostanzialmente vennero così configurate delle situazioni giuridiche la
cui tutela comportava l’accertamento della legittimità e regolarità di atti
amministrativi con conseguente eventuale loro annullamento e obbligo di
riparazione del danno. Sul piano giurisdizionale la problematica del danno
ambientale fu inizialmente affrontata dalla Corte dei Conti che, con sen-
tenze emesse nel 1973 e negli anni immediatamente successivi, condannò
alcuni amministratori e dipendenti pubblici a risarcire i danni che avevano
causato nell’esercizio delle loro attribuzioni (autorizzazioni a costruire in
zone protette; scarico a mare di sostanze nocive, ecc.).
Peraltro, poiché in base all’art. 52 del T.U. della Corte dei Conti (appro-
vato con R.D. n. 1214/1934) la responsabilità amministrativa per danni
causati allo Stato o ad altre Amministrazioni poteva far capo soltanto ai
dipendenti pubblici, fu subito rilevato che gli interventi giurisdizionali del
precitato istituto, avendo un ambito di applicazione limitato, non garanti-
vano la completa tutela dell’ambiente.
In relazione a tale situazione inizialmente sembrò affermarsi l’orienta-
mento di attribuire alla Corte dei Conti una competenza “per materia”, eser-
citabile nei confronti di tutti i possibili autori di danni ambientali.
Successivamente, però, la questione è stata definita escludendo che tra le
componenti del danno erariale, che è di competenza della Corte dei Conti,
possa essere compreso il danno ambientale e riservando, quindi, tale mate-
ria alla competenza del giudice ordinario.
In particolare, con l’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (legge isti-
tutiva del Ministero dell’Ambiente) sono state, tra le altre, dettate le
seguenti statuizioni:
1) “qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di leggi o di prov-
vedimenti adottati in base a legge, che comprometta l’ambiente, ad esso arrecan-
A
n
do danno, alterandolo, deteriorandolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del
n
fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”;
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