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Il danno ambientale
Costituzionale nella sentenza del 30.12.1987, n. 641, la responsabilità che
deriva dall’aver causato un danno all’ambiente è, come quella prevista dal-
l’art. 2043 c.c., da inserire “nell’ambito e nello schema della responsabilità aquilia-
na” (aggettivazione derivante dalla denominazione della lex Aquilia che
nel diritto romano regolamentava la materia).
Come è noto, tale tipo di responsabilità è anche detta extracontrattua-
le perché, a differenza di quella contrattuale, non presuppone l’esistenza
di un obbligo derivante da contratti, leggi, ecc., ma è correlabile al generi-
co principio del “neminem laedere” cioè all’obbligo, che incombe su tutti, di
non arrecare ad altri ingiusti danni.
Condizioni essenziali per la sussistenza della responsabilità aquiliana
sono l’illiceità della condotta che ha determinato il danno ingiusto e la
configurabilità di un rapporto di causalità tra l’azione (od omissione) ed il
danno.
In proposito, è stato affermato che il danno deve essere considerato
“ingiusto” se lesivo di diritti altrui o se posto in essere in assenza di cause
che in ogni modo possano giustificarlo.
Peraltro, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, solo in
casi particolarissimi il danno può essere imputato a casi fortuiti, dovendo-
si anzi ritenere che la responsabilità per colpa sia da escludere solo quan-
do il danno derivi da un evento del tutto eccezionale, accidentale ed
imprevedibile.
Per quanto riguarda gli aspetti processuali, è da osservare che in alcuni
casi l’interesse ad esercitare l’azione giudiziaria per il risarcimento del
danno ambientale può coesistere con l’interesse di singoli cittadini a con-
seguire il ristoro per danni direttamente subiti (ad esempio i danni deri-
vanti da abbandono di rifiuti). Al riguardo, come affermato dalla Corte di
Cassazione (Sez. III, 3 febbraio 1998, n. 1087), va fatta una netta differen-
za tra i danni ai beni di proprietà privata che, in quanto correlabili a posi-
zioni soggettive individuali, trovano la loro tutela nelle regole ordinarie ed
il danno all’ambiente la cui valutazione, come già accennato, va fatta
secondo gli specifici criteri indicati dal legislatore (valutazione non del
mero pregiudizio patrimoniale ma anche della compromissione dei beni
A
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ambientali).
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Inoltre, in base a quanto rilevato dalla dottrina e dalla Corte
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