Page 248 - 0848_boiardi_interno.qxp
P. 248

Il danno ambientale


            Costituzionale nella sentenza del 30.12.1987, n. 641, la responsabilità che
            deriva dall’aver causato un danno all’ambiente è, come quella prevista dal-
            l’art. 2043 c.c., da inserire “nell’ambito e nello schema della responsabilità aquilia-
            na” (aggettivazione derivante dalla denominazione della lex Aquilia che
            nel diritto romano regolamentava la materia).
               Come è noto, tale tipo di responsabilità è anche detta extracontrattua-
            le perché, a differenza di quella contrattuale, non presuppone l’esistenza
            di un obbligo derivante da contratti, leggi, ecc., ma è correlabile al generi-
            co principio del “neminem laedere” cioè all’obbligo, che incombe su tutti, di
            non arrecare ad altri ingiusti danni.
               Condizioni essenziali per la sussistenza della responsabilità aquiliana
            sono l’illiceità della condotta che ha determinato il danno ingiusto e la
            configurabilità di un rapporto di causalità tra l’azione (od omissione) ed il
            danno.
               In proposito, è stato affermato che il danno deve essere considerato
            “ingiusto” se lesivo di diritti altrui o se posto in essere in assenza di cause
            che in ogni modo possano giustificarlo.
               Peraltro, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, solo in
            casi particolarissimi il danno può essere imputato a casi fortuiti, dovendo-
            si anzi ritenere che la responsabilità per colpa sia da escludere solo quan-
            do il danno derivi da un evento del tutto eccezionale, accidentale ed
            imprevedibile.
               Per quanto riguarda gli aspetti processuali, è da osservare che in alcuni
            casi l’interesse ad esercitare l’azione giudiziaria per il risarcimento del
            danno ambientale può coesistere con l’interesse di singoli cittadini a con-
            seguire il ristoro per danni direttamente subiti (ad esempio i danni deri-
            vanti da abbandono di rifiuti). Al riguardo, come affermato dalla Corte di
            Cassazione (Sez. III, 3 febbraio 1998, n. 1087), va fatta una netta differen-
            za tra i danni ai beni di proprietà privata che, in quanto correlabili a posi-
            zioni soggettive individuali, trovano la loro tutela nelle regole ordinarie ed
            il danno all’ambiente la cui valutazione, come già accennato, va fatta
            secondo gli specifici criteri indicati dal legislatore (valutazione non del
            mero pregiudizio patrimoniale ma anche della compromissione dei beni
       A
       n
            ambientali).
       n
               Inoltre, in base a quanto rilevato dalla dottrina e dalla Corte
       oI-n
       .1
      252 SILVÆ
   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253