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Il danno ambientale
2) per la materia innanzi indicata, fatte salve alcune eccezioni, “la giuri-
sdizione appartiene al giudice ordinario”;
3) l’azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in
sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui
quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo;
4) le associazioni di protezione ambientale, individuate con decreto del
Ministro dell’Ambiente, ed i cittadini, “al fine di sollecitare l’esercizio del-
l’azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni
ambientali dei quali siano a conoscenza”, “possono intervenire nei giudizi” e
“ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti ille-
gittimi”;
5) “Il giudice ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno ne deter-
mina l’ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della
colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal
trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali”.
Con successive disposizioni (art. 4 della Legge n. 265/1999; art. 9 del
D.L.vo n. 267/2000) le associazioni di protezione ambientale e gli stessi
elettori sono stati legittimati a proporre le azioni risarcitorie di competen-
za del giudice ordinario.
In relazione al suindicato complesso normativo possono essere svolti
vari ordini di considerazioni. Preliminarmente, è da evidenziare che, come
è stato affermato in alcune sentenze della Corte Costituzionale, nei con-
fronti dell’ambiente, è ravvisabile un interesse primario ed assoluto dello
“stato ordinamento” e, quindi, sia dello “stato persona” sia degli Enti territo-
riali.
Si osserva, inoltre, che nel 1° comma del citato art. 18 il danno risulta
considerato in tutte le sue possibili configurazioni (distruzione di beni
ambientali, deterioramento, ecc.) e come conseguenza di un qualsiasi fatto
doloso o colposo causato con un comportamento contrastante con
norme o provvedimenti protettivi della natura. La norma dettata con spe-
cifico riferimento all’ambiente è correlabile alla più generale statuizione di
cui all’art. 2043 del Codice Civile “qualunque fatto doloso o colposo che cagioni .1
ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. oI-n
Conseguentemente, come peraltro evidenziato dalla Corte n
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