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Il danno ambientale


               2) per la materia innanzi indicata, fatte salve alcune eccezioni, “la giuri-
                  sdizione appartiene al giudice ordinario”;
               3) l’azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in
                  sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui
                  quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo;
               4) le associazioni di protezione ambientale, individuate con decreto del
                  Ministro dell’Ambiente, ed i cittadini, “al fine di sollecitare l’esercizio del-
                  l’azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni
                  ambientali dei quali siano a conoscenza”, “possono intervenire nei giudizi” e
                  “ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti ille-
                  gittimi”;
               5) “Il giudice ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno ne deter-
                  mina l’ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della
                  colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal
                  trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali”.


               Con successive disposizioni (art. 4 della Legge n. 265/1999; art. 9 del
            D.L.vo n. 267/2000) le associazioni di protezione ambientale e gli stessi
            elettori sono stati legittimati a proporre le azioni risarcitorie di competen-
            za del giudice ordinario.
               In relazione al suindicato complesso normativo possono essere svolti
            vari ordini di considerazioni. Preliminarmente, è da evidenziare che, come
            è stato affermato in alcune sentenze della Corte Costituzionale, nei con-
            fronti dell’ambiente, è ravvisabile un interesse primario ed assoluto dello
            “stato ordinamento” e, quindi, sia dello “stato persona” sia degli Enti territo-
            riali.
               Si osserva, inoltre, che nel 1° comma del citato art. 18 il danno risulta
            considerato in tutte le sue possibili configurazioni (distruzione di beni
            ambientali, deterioramento, ecc.) e come conseguenza di un qualsiasi fatto
            doloso o colposo causato con un comportamento contrastante con
            norme o provvedimenti protettivi della natura. La norma dettata con spe-
            cifico riferimento all’ambiente è correlabile alla più generale statuizione di
            cui all’art. 2043 del Codice Civile “qualunque fatto doloso o colposo che cagioni  .1
            ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.  oI-n
               Conseguentemente,      come peraltro evidenziato dalla Corte                n
                                                                                           n
                                                                                           A
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