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La delega ambientale: problemi e prospettive


            le, ad abolire i reati contravvenzionali sembra rispondere alle esigenze di
            rispondere alle sollecitazioni della Corte Costituzionale a non considerare
            illeciti penali le mere condotte collegate alla oggettività del fatto, prescin-
            dendo dalla responsabilità personale.
               Ciò renderà sicuramente più complesse e difficili le indagini ambienta-
            li sul piano dell’acquisizione probatoria (specie nella valutazione dell’ele-
            mento soggettivo del reato), ma permetterà anche contestualmente di non
            sanzionare penalmente meri atti di disobbedienza alla pubblica ammini-
            strazione concentrando così l’attenzione degli organi di controllo sugli
            ecoreati realmente lesivi del patrimonio ambientale.
               Rimane, peraltro, aperta l’assoluta necessità di garantire certezze ed
            efficacia per gli interventi ripristinatori.
               Un’ipotesi, ad esempio, di cui si parla per garantire con maggior sicu-
            rezza gli interventi di rimessione in pristino, è quella mutuata da altri ordi-
            namenti, come quello tedesco, di introdurre una causa di non punibilità,
            magari accompagnata da una forte sanzione amministrativa, per chi ripri-
            stina lo stato dei luoghi spontaneamente e prima dell’inizio dell’azione
            penale.
               Ma non sono poche, a riguardo, le voci dissonanti su questa possibilità
            che introdurrebbe forme di “pentitismo ecologico” non previste finora
            dal nostro ordinamento.
               Sicuramente, però, il riassetto della materia ambientale previsto dalla
            legge delega, dovrà fare i conti anche con questi problemi.
               Le norme ambientali da adottare in funzione della legge n. 308/2004,
            inoltre, non solo dovranno confrontarsi con il “progetto Nordio”, ma
            anche con l’evoluzione, in materia ambientale, del diritto comunitario.
               Il 27 gennaio 2005 è infatti già scaduto il termine entro cui gli Stati
            membri dell’U.E., compresa l’Italia che non l’ha fatto, avrebbero dovuto
            adeguare i propri ordinamenti alla Decisione quadro 2003/80/GAI del
            Consiglio dell’Unione Europea del 27/1/2003, pubblicata nella G.U.C.E.
            relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale.
               Tale decisione scaturisce dai principi consacrati nella “Convenzione
            sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale”, adottata dal
            Consiglio d’Europa il 4 novembre 1998.                                         .1
               Uno dei più grossi problemi che da tempo affliggono l’Unione, è infat-      oI-n
            ti quello di dover contrastare l’abnorme aumento di reati ambientali,          n
                                                                                           n
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