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La delega ambientale: problemi e prospettive


               L’esame positivo di compatibilità comporta l’estinzione del reato di cui
            all’art. 181 del D.L.vo n. 42/2004 e di ogni altro reato in materia paesag-
            gistica, a condizione che:
               - materiali e tipologie edilizie usati siano assentiti dalla pianificazione
                  paesaggistica o, altrimenti, siano ritenuti compatibili con il contesto
                  paesaggistico;
               - i trasgressori paghino preventivamente la sanzione pari ad una
                  somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il
                  profitto conseguito mediante la trasgressione (che l’art. 167 del
                  Codice “Urbani”, a cui la legge di delega ambientale espressamente
                  si riferisce, determina “previa perizia di stima”) maggiorata da un
                  terzo alla metà;
               - i trasgressori paghino una sanzione pecuniaria aggiuntiva, determi-
                  nata dall’autorità competente all’applicazione, tra un minimo di tre-
                  mila euro ed un massimo di cinquantamila euro.
               Due brevi considerazioni a riguardo:
               - a quali criteri costruttivi e tipologici l’autorità amministrativa dovrà
                  riferirsi per giudicare la compatibilità dell’opera con il contesto pae-
                  saggistico in assenza di parametri certi di riferimento?
               - atteso che, dall’interpretazione letterale della norma si evince che
                  comunque occorrerà riferirsi all’art. 167 richiamato, a quali criteri
                  dovranno rispondere le perizie di stima su cui applicare la maggio-
                  razione ex lege?
               La mancanza di tali precisazioni potrà, probabilmente, causare “forbi-
            ci di discrezionalità” della P.A. potenzialmente forieri di interpretazioni
            non univoche e quindi di contenziosi.
               Altro problema su cui è opportuno effettuare una riflessione, riguarda
            l’oggetto del condono ossia, come specificato dallo stesso legislatore, “i
            beni paesaggistici”.
               Tali beni vengono definiti dall’art. 134 della legge n. 42/2004 e sono:
               - gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico (cose immobili
                  caratterizzate da una notevole bellezza naturale o da singolarità geo-
                  logiche, ville, giardini, parchi di non comune bellezza, cose immobi-
                  li fortemente distinte da una bellezza non comune, cose immobili
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                  dal notevole valore estetico e tradizionale, bellezze panoramiche,
                  considerate come quadri, dal rilevante valore estetico), individuate ai
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