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La delega ambientale: problemi e prospettive
delle sostanze provenienti dai cicli di produzione, pur nocive, destinate al
recupero.
Ciò ha comportato al nostro Paese una prima condanna da parte della
Corte di Giustizia Europea il 25/6/1997 per il regime di favore che aveva
previsto per i residui di produzione oltre che una serie di interventi dello
stesso organo giurisdizionale attestato, in linea di principio, su un concet-
to giuridico di rifiuto più vasto, perché comprendente sostanze ed ogget-
ti suscettibili di riutilizzazione.
Tra queste incertezze nasce nel 2002, in un contesto “estraneo” alla
disciplina sui rifiuti quale il c.d. D.L. “Omnibus”, il “Ronchi quater” che,
interpretando il concetto di rifiuto ex art. 6, comma 1, lettera a) del D.L.vo
n. 22/97, statuisce che non c’è decisione o obbligo di disfarsi, e quindi
non c’è rifiuto, se beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di
consumo:
- possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati
nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo di trattamen-
to e senza recare pregiudizi all’ambiente;
- possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati
nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo,
dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda
necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nel-
l’allegato C del D.L.vo n. 22/97 (utilizzazione come combustibile,
riciclo/recupero delle sostanze organiche comprese le operazioni di
compostaggio ed altre trasformazioni biologiche, spandimento nel
suolo a beneficio dell’agricoltura, rigenerazione di acidi e basi ecc.).
Tale definizione non placa le polemiche perché secondo molti avvia un
vero processo di “deregulation” che non soddisfa le esigenze di protezio-
ne ambientale.
La Commissione europea procede quindi all’apertura formale di una
procedura d’infrazione a carico del Governo italiano ed alcuni giudici ita-
liani disapplicano la L. n. 178/2002.
Il Giudice del Tribunale di Terni Maurizio Santoloci, nel contesto di
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un procedimento penale scaturito dal sequestro di materiali ferrosi desti-
nati al recupero e sprovvisti dei documenti tipici della gestione dei rifiuti, .1
con ordinanza motivata sulla scorta di precedenti decisioni dell’organo oI-n
giurisdizionale comunitario, chiede sentenza interpretativa alla Corte n
n
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