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La delega ambientale: problemi e prospettive


                  rifiuti, i rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recu-
                  pero e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre
                  specifiche nazionali o internazionali, nonché i rottami scarti di lavo-
                  razioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di
                  consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origi-
                  ne le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra men-
                  zionate, di cui il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia
                  l’obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccol-
                  ta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma
                  siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all’impiego nei cicli
                  siderurgici o metallurgici;
               b) sancisce l’estrapolazione dalla normativa sui rifiuti dei rottami ferro-
                  si e non ferrosi transnazionali se questi sono dichiarati come prove-
                  nienti da attività di recupero da produttori o fornitori di Paesi este-
                  ri che si iscrivono all’Albo gestori nazionale;
               c) aggiunge la lettera “f-quinquies” all’art. 8 comma 1, lett. f quater)
                  del “Ronchi” estrapolando dal concetto di rifiuto il “c.d.r.” (combu-
                  stibile da rifiuti) di elevata qualità dotato delle caratteristiche UNI
                  9903-1, utilizzato in co-combustione;
               d) autorizza altresì il Ministro dell’Ambiente ad apportare modifiche ed
                  integrazioni al D.M. 5/2/1998, finalizzate a consentire il riutilizzo
                  della lolla di riso, affinché non sia considerata come rifiuto derivante
                  dalla produzione dell’industria agro-alimentare, nonché dirette a pre-
                  vedere, oltre ai cementifici, il recupero della polvere di allumina in
                  percentuale 1-5 per cento nella miscela complessiva, per la produzio-
                  ne di laterizi e refrattari, di industrie ceramiche e di argille espanse;
               e) introduce il certificato di avvenuto smaltimento al fine di “dare con-
                  tezza” alla destinazione finale del rifiuto.
               Quest’ultima parte della legge n. 308/2004, ha fatto anche discutere
            perché, a fronte di una delega conferita al Governo per “dipanare” anche
            una serie di questioni legislative quali quelle in precedenza poste, il
            Parlamento ha dettato norme tecniche molto particolareggiate sicuramen-
            te più agevolmente affrontabili dal Governo.
               Come si è potuto notare dai punti di crisi evidenziati in precedenza, il    .1
            cammino operativo della delega ambientale non pare nient’affatto facile.       oI-n
               Rimane comunque forte l’estrema necessità di superare la congerie di        n
                                                                                           n
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