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Il sistema sanzionatorio in materia di incendi boschivi
gravi fenomeni delittuosi del momento, in grado di suscitare un conside-
revole allarme sociale presso l’opinione pubblica.
La legge quadro sugli incendi boschivi infatti:
a) ha apportato importanti elementi di novità rispetto alla previgente
disciplina giuridica;
b) ha imposto nuovi divieti e prescrizioni;
c) ha introdotto nuove sanzioni amministrative;
d) ha modificato il codice penale introducendo in modo specifico il
reato di incendio boschivo come fattispecie penale autonoma, puni-
ta con pene edittali molto severe.
Per comprendere l’intero e complesso sistema sanzionatorio previsto
dalla legislazione vigente in materia di incendi boschivi, è necessario tene-
re presente che si tratta di un sistema articolato su un doppio livello, pena-
le ed amministrativo, e disciplinato da una pluralità di fonti normative.
Infatti, a formare l’attuale sistema, che contempla alcuni reati, varie san-
zioni e diversi divieti, concorrono le seguenti fonti legislative: il codice
penale, la legge quadro sugli incedi boschivi, la legge forestale del 1923, il
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e la legge istitutiva del
Ministero dell’ambiente.
Il reato di incendio boschivo (articolo 423 bbiiss del codice penale)
La fattispecie penale
Ai sensi dell’articolo 423 bis del codice penale, così come introdotto
dall’articolo 11, comma 1, della legge quadro sugli incendi boschivi,
chiunque cagiona dolosamente un incendio su boschi, selve e foreste o
vivai forestali destinati al rimboschimento, propri od altrui, è punito con
la reclusione da 4 a 10 anni. Se l’incendio boschivo è cagionato per colpa
la pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni. È inoltre prevista la reclusio-
ne da 6 a 15 anni se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persi-
stente all’ambiente. Infine le pene sono aumentate se dall’incendio deriva
un pericolo per edifici o un danno sulle aree protette.
Questo in sintesi il reato di incendio boschivo, considerato delitto con-
tro l’incolumità pubblica, collocato nel codice penale nell’ambito dei delit- .1
ti di comune pericolo mediante violenza, tra il reato di strage (il delitto più oI-n
grave previsto dall’ordinamento giuridico) ed il reato di inondazione, n
n
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