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Il sistema sanzionatorio in materia di incendi boschivi


            gravi fenomeni delittuosi del momento, in grado di suscitare un conside-
            revole allarme sociale presso l’opinione pubblica.
               La legge quadro sugli incendi boschivi infatti:
               a) ha apportato importanti elementi di novità rispetto alla previgente
                  disciplina giuridica;
               b) ha imposto nuovi divieti e prescrizioni;
               c) ha introdotto nuove sanzioni amministrative;
               d) ha modificato il codice penale introducendo in modo specifico il
                  reato di incendio boschivo come fattispecie penale autonoma, puni-
                  ta con pene edittali molto severe.
               Per comprendere l’intero e complesso sistema sanzionatorio previsto
            dalla legislazione vigente in materia di incendi boschivi, è necessario tene-
            re presente che si tratta di un sistema articolato su un doppio livello, pena-
            le ed amministrativo, e disciplinato da una pluralità di fonti normative.
            Infatti, a formare l’attuale sistema, che contempla alcuni reati, varie san-
            zioni e diversi divieti, concorrono le seguenti fonti legislative: il codice
            penale, la legge quadro sugli incedi boschivi, la legge forestale del 1923, il
            testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e la legge istitutiva del
            Ministero dell’ambiente.


            Il reato di incendio boschivo (articolo 423 bbiiss del codice penale)


               La fattispecie penale
               Ai sensi dell’articolo 423 bis del codice penale, così come introdotto
            dall’articolo 11, comma 1, della legge quadro sugli incendi boschivi,
            chiunque cagiona dolosamente un incendio su boschi, selve e foreste o
            vivai forestali destinati al rimboschimento, propri od altrui, è punito con
            la reclusione da 4 a 10 anni. Se l’incendio boschivo è cagionato per colpa
            la pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni. È inoltre prevista la reclusio-
            ne da 6 a 15 anni se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persi-
            stente all’ambiente. Infine le pene sono aumentate se dall’incendio deriva
            un pericolo per edifici o un danno sulle aree protette.
               Questo in sintesi il reato di incendio boschivo, considerato delitto con-
            tro l’incolumità pubblica, collocato nel codice penale nell’ambito dei delit-  .1
            ti di comune pericolo mediante violenza, tra il reato di strage (il delitto più  oI-n
            grave previsto dall’ordinamento giuridico) ed il reato di inondazione,         n
                                                                                           n
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