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Il sistema sanzionatorio in materia di incendi boschivi


            frana o valanga.
               Dall’esame del testo normativo contenuto nell’articolo 423 bis c.p. si
            coglie innanzi tutto il curioso aspetto che per il legislatore penale selve e
            foreste siano dei beni ambientali differenti, anziché costituire due termi-
            nologie diverse per indicare lo stesso bene. Infatti, la parola “selva” è il
            termine arcaico e desueto del moderno ed attuale “foresta”. In realtà indi-
            cano la stessa cosa.
               Queste problematiche terminologiche sono state comunque risolte dal-
            l’articolo 2 del decreto legislativo n. 227/2001, il quale ha stabilito che “agli
            effetti di ogni normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, fore-
            sta e selva sono equiparati”.
               Al di là delle suindicate questioni terminologiche, si evidenzia che que-
            sto nuovo reato fornisce adeguati strumenti giuridici agli organi di polizia
            giudiziaria impegnati a reprimere le attività delittuose di incendiari ed eco-
            criminali.


               L’elemento soggettivo del reato
               Analizzando la disposizione di legge, si evince che il legislatore ha pre-
            visto il reato di incendio boschivo sia doloso che colposo.
               Il reato è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o
            pericoloso (l’incendio boschivo), che è il risultato dell’azione od omissio-
            ne e da cui l’art. 423 bis c.p. fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’au-
            tore (incendiario) preveduto e voluto come conseguenza della propria
            azione od omissione. Esempio classico è il caso di chi intenzionalmente,
            con la propria azione, accende dei fuochi in un’area boschiva utilizzando
            taniche di benzina e fiammiferi. In generale, l’intensità del dolo si può
            misurare avendo riguardo ad alcune circostanze del fatto criminoso.
               Ad esempio, l’incendio viene cagionato proprio nel giorno in cui spira
            un forte vento e nelle ore più calde della giornata, i focolai vengono acce-
            si proprio nei punti di più difficile accesso per i mezzi di soccorso o in
            zone dove è più facile il propagarsi delle fiamme. Oppure, ancora, sempre
            secondo un preventivo ed intenzionale disegno criminoso, vengono sabo-
            tate preventivamente le eventuali bocchette antincendio o sbarrate con
            grossi ostacoli le strade forestali o cosparso con chiodi le piste tagliafuo-
       A
       n
       n
            co che i mezzi di soccorso dovranno percorrere per raggiungere il fronte
            del fuoco.
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