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Il sistema sanzionatorio in materia di incendi boschivi


            incendio boschivo, non esclude, comunque, la responsabilità di chi renda
            possibile con la sua condotta colposa il diffondersi del fuoco che divam-
            pi in incendio.


               La colpa cosciente ed il dolo eventuale
               Di notevole interesse pratico è la distinzione tra il dolo e la colpa nel
            reato di incendio boschivo nelle ipotesi che si trovano al confine tra i due
            tipi di responsabilità penale. È il caso della colpa cosciente e del dolo
            eventuale.
               Paolo vuole bruciare solo delle stoppie che però si trovano dentro il
            bosco. Paolo si rappresenta l’eventualità che il bosco stesso possa prende-
            re fuoco, ma, pur non volendo cagionare un incendio boschivo, accetta
            ugualmente il rischio perchè confida nelle sue possibilità di controllare il
            fuoco. Paolo perde il controllo delle fiamme sulle stoppie che si propaga-
            no su tutto il bosco. Paolo ha pertanto commesso il reato di incendio
            boschivo. Il reato in questo caso è colposo (colpa cosciente, nel senso che
            l’incendio, pur previsto, non è voluto dall’autore).
               Stefano vuole bruciare per ritorsione la villa di Claudio che si trova
            all’interno di un bosco. Stefano si rappresenta la possibilità che dalla sua
            azione possa bruciare anche il bosco intorno. Accetta lo stesso tale rischio
            pur di bruciare la villa. La villa di Claudio brucia con tutto il bosco.
            Stefano risponderà penalmente anche di incendio boschivo doloso (dolo
            eventuale, dove l’attributo di “eventuale” non concerne il dolo, che deve
            sussistere, ma il risultato possibile - “eventuale” appunto - cui il dolo si
            riferisce). Il fondamento dell’imputazione dolosa deve, nel dolo eventua-
            le, ravvisarsi nell’accettazione del rischio. Quando l’autore ha accettato la
            possibilità dell’incendio boschivo, sia pure come risultato accessorio
            rispetto allo scopo della sua condotta, si può affermare ch’esso è voluto.
               Se viceversa l’autore ha escluso tale possibilità, confidando di poterla
            senz’altro evitare, ricorre allora la diversa figura della colpa cosciente,
            caratterizzata bensì dalla previsione dell’incendio boschivo, ma sul presup-
            posto (tipico della colpa) che questo non sia stato voluto né accettato per
            l’ipotesi della sua verificazione.
               Il problema è tuttavia quello di stabilire in che cosa si identifichi l’ac-
       A
       n
       n
            cettazione (e il rifiuto) del rischio. A tale proposito occorre rilevare che nel
            dolo l’incendio boschivo previsto è l’evento possibile in concreto, e cioè
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