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Il sistema sanzionatorio in materia di incendi boschivi
reato tentato di incendio boschivo, configurabile, però, solo per l’ipotesi
dolosa. Ossia, nella sola ipotesi dolosa, la mera accensione del fuoco,
posta in essere allo scopo di provocare un incendio boschivo, ha rilievo ai
fini della configurabilità del tentativo di reato.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 56 c.p., “chi compie atti idonei, diretti in modo
non equivoco a commettere un reato (nel caso in questione, quello di incendio
boschivo), risponde di reato tentato se l’azione non si compie o l’evento non si verifica”.
La desistenza ed il recesso
Se l’ipotetico incendiario volontariamente desiste dall’azione di brucia-
re il bosco, soggiace soltanto alla pena per gli atti già compiuti, qualora
questi costituiscono per sè un reato diverso (desistenza volontaria). Se,
invece, volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per
il delitto, diminuita da un terzo alla metà (recesso attivo).
La desistenza volontaria consiste nell’interrompere l’azione intrapresa
(o nel compiere l’attività doverosa, se si tratta di omissione) prima che
questa sia interamente realizzata nei suoi estremi tipici. Ad esempio, Paolo
rinuncia a gettare il fiammifero sul soprassuolo boschivo da lui cosparso
di benzina.
Il recesso attivo, invece, implica che la condotta sia stata compiutamen-
te realizzata e l’autore impedisca il verificarsi dell’evento. Esempio:
Stefano getta i fiammiferi sugli alberi da lui cosparsi di benzina, ma poi si
pente e si adopera con successo per spegnere le fiamme.
La distinzione tra desistenza e recesso non appare tuttavia sempre chia-
ra, avuto riguardo alle molteplici modalità con cui la consumazione del
reato di incendio boschivo può venire interrotta. Comunque, sia la desi-
stenza che il recesso presuppongono la volontarietà dell’atteggiamento
tenuto.
Tale coefficiente, da non confondersi con la spontaneità, non implica
che il potenziale incendiario si sia determinato per reali motivi di penti-
mento, ma solo ch’egli abbia desistito o receduto in assenza di motivi
cogenti. Così, non potrebbe ritenersi volontaria la desistenza di chi rinun-
cia a dar fuoco al bosco perché disturbato dal sopraggiungere di una pat-
tuglia di forestali, né volontario il recesso di chi spegne le fiamme dopo
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aver scorto un inopinato testimone oculare della sua condotta.
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