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Il sistema sanzionatorio in materia di incendi boschivi


               Per l’ipotesi del solo pericolo di incendio l’arresto ed il fermo dell’indi-
            ziato di delitto non sono consentiti. In merito alle misure cautelari perso-
            nali è consentito solo il divieto temporaneo di esercitare determinate atti-
            vità professionali o imprenditoriali (articolo 290 c.p.p.).
               Per l’ipotesi dell’effettivo verificarsi dell’incendio bisogna, invece,
            distinguere l’elemento soggettivo del reato (dolo e colpa).
               In presenza di dolo l’arresto è obbligatorio in flagranza di reato, ai sensi
            dell’articolo 380 c.p.p.. È consentito il fermo della persona gravemente
            indiziata del delitto quando la flagranza è cessata e quando sussistono spe-
            cifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga (articolo 384
            c.p.p.).
               In presenza di colpa l’arresto in flagranza è facoltativo ed il fermo non
            è consentito.
               Le misure cautelari personali, sia coercitive (articolo 280 c.p.p.) che
            interdittive (articolo 287 c.p.p.), sia in caso di dolo che di colpa, sono sem-
            pre consentite.


               La differenza con il reato di incendio boschivo
               Ciò che distingue il reato di incendio boschivo previsto dall’articolo
            423 bis c.p. da quello in esame è la volontà del soggetto attivo, che nella
            prima fattispecie agisce per provocare un incendio boschivo, mentre nella
            seconda solo per danneggiare, costituendo l’incendio una conseguenza
            non voluta, casualmente riferibile alla sua condotta.
               L’elemento psicologico del reato di cui all’articolo 423 bis c.p. consiste
            nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio boschivo. Il
            delitto di cui all’articolo 424 c.p. è, invece, caratterizzato dal dolo specifico,
            consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare,
            senza la previsione che ne deriverà un incendio boschivo o il pericolo di
            incendio boschivo.
               Nell’articolo 424 c.p., l’incendio è contemplato come un evento che esula
            dall’intenzione dell’autore del reato. Pertanto, è la finalità di danneggiare che
            distingue il reato in questione da quello di cui all’articolo 423 bis c.p.


            Altri casi previsti dal codice penale
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       n
       n
               Il codice penale si occupa di incendi boschivi quando punisce compor-
            tamenti particolari tenuti dagli appartenenti ad un Corpo dello Stato.
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