Page 289 - 0848_boiardi_interno.qxp
P. 289

Il sistema sanzionatorio in materia di incendi boschivi


            percorsi dal fuoco è punita con la sanzione amministrativa non inferiore
            a 206 euro e non superiore a 413 euro.


               Articolo 10, comma 4
               La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici nonché di struttu-
            re e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su
            soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista
            dall’articolo 20, comma 1, lettera c), della legge n. 47/1985 (arresto fino a
            due anni e ammenda da un minimo di 15.493 euro ad un massimo di
            51.645 euro).
               Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell’ope-
            ra ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
               Giova sottolineare che la legge n. 47/1985 dal 1 gennaio 2003 verrà
            sostituita dal Testo Unico in materia edilizia e pertanto la sanzione di rin-
            vio dovrà intendersi riferita all’articolo 44, comma 1, lettera c), del nuovo
            T.U. edilizia.


               Articolo 10, comma 6
               La trasgressione ai divieti fissati dai piani annuali predisposti dalle
            regioni che individuano, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio
            boschivo, tutte le azioni vietate che possono, anche solo potenzialmente,
            determinare l’innesco di incendio è punita con la sanzione amministrativa
            non inferiore non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.329 euro.
               Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui l’autore dell’illecito
            appartenga al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al Corpo Forestale
            dello Stato, ad una organizzazione di volontariato impegnata nelle attività
            di anti incendi boschivi, alle Forze armate, alle altre Forze di polizia dello
            Stato, al Servizio forestale regionale ed al Servizio regionale di protezione
            civile. Nel caso in cui il trasgressore sia un esercente di attività turistiche,
            oltre alla suindicata sanzione pecuniaria, è disposta anche la revoca della
            licenza, dell’autorizzazione o del provvedimento amministrativo che con-
            sente l’esercizio dell’attività.


            Le sanzioni previste da altre fonti legislative                                .1
               A completamento dell’analisi del sistema sanzionatorio in materia di        oI-n
            incendi boschivi occorre necessariamente fare riferimento anche ad altre       n
                                                                                           n
                                                                                           A
                                                                           SILVÆ         293
   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293