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Il sistema sanzionatorio in materia di incendi boschivi
percorsi dal fuoco è punita con la sanzione amministrativa non inferiore
a 206 euro e non superiore a 413 euro.
Articolo 10, comma 4
La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici nonché di struttu-
re e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su
soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista
dall’articolo 20, comma 1, lettera c), della legge n. 47/1985 (arresto fino a
due anni e ammenda da un minimo di 15.493 euro ad un massimo di
51.645 euro).
Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell’ope-
ra ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
Giova sottolineare che la legge n. 47/1985 dal 1 gennaio 2003 verrà
sostituita dal Testo Unico in materia edilizia e pertanto la sanzione di rin-
vio dovrà intendersi riferita all’articolo 44, comma 1, lettera c), del nuovo
T.U. edilizia.
Articolo 10, comma 6
La trasgressione ai divieti fissati dai piani annuali predisposti dalle
regioni che individuano, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio
boschivo, tutte le azioni vietate che possono, anche solo potenzialmente,
determinare l’innesco di incendio è punita con la sanzione amministrativa
non inferiore non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.329 euro.
Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui l’autore dell’illecito
appartenga al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al Corpo Forestale
dello Stato, ad una organizzazione di volontariato impegnata nelle attività
di anti incendi boschivi, alle Forze armate, alle altre Forze di polizia dello
Stato, al Servizio forestale regionale ed al Servizio regionale di protezione
civile. Nel caso in cui il trasgressore sia un esercente di attività turistiche,
oltre alla suindicata sanzione pecuniaria, è disposta anche la revoca della
licenza, dell’autorizzazione o del provvedimento amministrativo che con-
sente l’esercizio dell’attività.
Le sanzioni previste da altre fonti legislative .1
A completamento dell’analisi del sistema sanzionatorio in materia di oI-n
incendi boschivi occorre necessariamente fare riferimento anche ad altre n
n
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