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Il sistema sanzionatorio in materia di incendi boschivi


            configurerebbe un’ipotesi di delitto aggravato dall’evento o addirittura di
            delitto preterintenzionale.
               Secondo un recente indirizzo dottrinario (Santoloci), a cui si preferisce
            aderire, l’articolo 424 c.p., comma 3, prevederebbe due distinte ed auto-
            nome fattispecie penali.
               La prima ipotesi, punita con la reclusione da sei mesi a due anni, con-
            siste nell’appiccare, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423 bis
            c.p., il fuoco a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al
            rimboschimento, e se dal fatto sorge il pericolo di un incendio. Trattasi,
            quindi, di un reato di pericolo.
               La seconda ipotesi, punita con le pene previste dall’articolo 423 bis c.p.,
            consiste nell’appiccare il fuoco a boschi, selve e foreste, ovvero vivai fore-
            stali destinati al rimboschimento, e se dal fatto si determina realmente un
            incendio. Trattasi, pertanto, di un reato di danno.


               L’elemento materiale e l’elemento soggettivo del reato
               L’elemento materiale del reato previsto dall’articolo 424 c.p. consiste
            nell’appiccare il fuoco ad una cosa propria o altrui ovvero ad un bosco,
            selva o foresta o vivaio forestale da cui derivi almeno il pericolo, cioè la
            probabilità concreta ed attuale di un incendio. Tale pericolo di incendio
            va, comunque, accertato in concreto.
               Tanto il pericolo di incendio che il verificarsi dell’incendio costituisco-
            no condizione obiettiva di punibilità.
               Il dolo specifico si caratterizza per lo scopo dell’autore del reato che è
            quello di danneggiare la cosa propria o altrui ovvero un bosco, selva, fore-
            sta o vivaio forestale.
               A seconda dell’ipotesi descritte nel paragrafo precedente, il reato si
            consuma nel momento in cui sorge il pericolo di incendio o col verificar-
            si del danneggiamento seguito dall’incendio.
               Nell’ipotesi del reato di pericolo, il tentativo non è configurabile perché
            esso non è concepibile senza il verificarsi di quel pericolo di incendio che
            è già sufficiente per il reato consumato.


               Gli istituti procedurali                                                    .1
               L’Autorità giudiziaria competente è il Tribunale monocratico e si pro-      oI-n
            cede d’ufficio.                                                                n
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