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Il sistema sanzionatorio in materia di incendi boschivi
Il concorso di persone
Il reato di incendio boschivo - sia doloso che colposo, semplice o
aggravato, tentato o consumato - può risultare anche dalla collaborazione
di più persone.
Si tratta di un fenomeno che, dal punto di vista criminologico, assume
una rilevanza pratica sempre maggiore. Infatti, gli incendi boschivi più
gravi (per estensione, danno ambientale e pericolo alla incolumità pubbli-
ca) esigono normalmente apporti diversificati. In ogni caso, l’opportunità
per più persone di unire le forze e dividere i compiti facilita, sia sul terre-
no operativo che sul piano psicologico, la realizzazione dell’incendio
boschivo. Fortunatamente questa eventualità è stata prevista dall’ordina-
mento. Così, ai sensi dell’articolo 110 c.p., “quando più persone concorrono nel
medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”, salve le
disposizioni previste dagli articoli da 111 a 119 c.p., a cui si rinvia per bre-
vità di spazio.
Sul piano della tipicità, la fattispecie plurisoggettiva eventuale (concor-
so di persone nell’incendio boschivo) postula i seguenti requisiti:
a) pluralità di soggetti (“quando più persone...”);
b) la realizzazione di un incendio boschivo alla stregua di una fattispe-
cie monosoggettiva (“... medesimo reato ...”);
c) un contributo obiettivamente rilevante, materiale o morale, come appor-
to concorsuale da parte dell’incendiario compartecipe (“... concorrono ...”).
Gli istituti procedurali
In caso di incendio boschivo l’Autorità giudiziaria competente è il
Tribunale monocratico e si procede d’ufficio.
Per l’ipotesi dolosa l’arresto è obbligatorio in flagranza di reato, ai sensi
dell’articolo 380 del codice di procedura penale. È consentito il fermo
della persona gravemente indiziata del delitto quando la flagranza è cessa-
ta e quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il
pericolo di fuga (articolo 384 codice procedura penale).
Per l’ipotesi colposa l’arresto in flagranza è facoltativo ed il fermo non
è consentito.
Sono, altresì, consentite le misure cautelari personali, sia coercitive .1
(articolo 280 c.p.p. e seguenti) che interdittive (articolo 287 c.p.p. e seguen- oI-n
ti), sia in caso di dolo che di colpa. n
n
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