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Il sistema sanzionatorio in materia di incendi boschivi


            l’evento che l’autore si rappresenta come conseguenza, sia pure improba-
            bile, della sua condotta. Nella colpa, invece, l’incendio boschivo è per l’ap-
            punto quello che l’autore esclude e quindi non vuole.
               Come si evince dagli esempi riportati, individuare con esattezza l’ele-
            mento soggettivo del reato è di estrema importanza perchè comporta
            conseguenze notevoli, avuto riguardo al capo di imputazione da contesta-
            re ed alla pena da applicare.


               Le circostanze aggravanti
               L’articolo 423 bis c.p., oltre a distinguere il delitto di incendio boschivo
            in doloso e colposo, contempla anche due ipotesi di circostanze aggravan-
            ti del reato. Pertanto, le pene sono aumentate della metà, se dall’incendio
            deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.
               Questa aggravante si applica, per esempio, se nell’incendio boschivo
            sono stati inceneriti degli alberi monumentali, se la superficie boschiva
            bruciata è stata di vaste dimensioni oppure se è stata rinvenuta una gros-
            sa quantità di fauna selvatica morta.
               L’altra circostanza aggravante, contemplata dal terzo comma dell’arti-
            colo 423 bis c.p., prevede che le pene sono aumentate se dall’incendio deri-
            va un pericolo imminente e concreto per gli edifici o un danno ambienta-
            le sulle aree naturali protette come i parchi nazionali e regionali, le riserve
            statali e regionali, le oasi, le zone di protezione speciale ed i siti d’impor-
            tanza comunitaria. Tale comma, però, non specifica di quanto sono
            aumentate le pene rispetto a quelle edittali, lasciando un vuoto nell’esatta
            applicazione della pena.


               Il tentativo di reato
               In tema di reati di pericolo, va fatta distinzione tra il concetto di fuoco
            e quello di incendio, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divam-
            pi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni (almeno mezzo ettaro, ma
            anche meno) con le fiamme divoratrici che si propaghino con potenza
            distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità pubblica o comunque
            da creare un danno ambientale. Ne deriva che non ogni fuoco è di per sé,
            ab origine, qualificabile come incendio boschivo. Ne consegue che un fuoco     .1
            che venga domato sul nascere o quando non ha ancora assunto le carat-          oI-n
            teristiche anzidette, può dar luogo, se poteva progredire o diffondersi, al    n
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