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Il sistema sanzionatorio in materia di incendi boschivi
l’evento che l’autore si rappresenta come conseguenza, sia pure improba-
bile, della sua condotta. Nella colpa, invece, l’incendio boschivo è per l’ap-
punto quello che l’autore esclude e quindi non vuole.
Come si evince dagli esempi riportati, individuare con esattezza l’ele-
mento soggettivo del reato è di estrema importanza perchè comporta
conseguenze notevoli, avuto riguardo al capo di imputazione da contesta-
re ed alla pena da applicare.
Le circostanze aggravanti
L’articolo 423 bis c.p., oltre a distinguere il delitto di incendio boschivo
in doloso e colposo, contempla anche due ipotesi di circostanze aggravan-
ti del reato. Pertanto, le pene sono aumentate della metà, se dall’incendio
deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.
Questa aggravante si applica, per esempio, se nell’incendio boschivo
sono stati inceneriti degli alberi monumentali, se la superficie boschiva
bruciata è stata di vaste dimensioni oppure se è stata rinvenuta una gros-
sa quantità di fauna selvatica morta.
L’altra circostanza aggravante, contemplata dal terzo comma dell’arti-
colo 423 bis c.p., prevede che le pene sono aumentate se dall’incendio deri-
va un pericolo imminente e concreto per gli edifici o un danno ambienta-
le sulle aree naturali protette come i parchi nazionali e regionali, le riserve
statali e regionali, le oasi, le zone di protezione speciale ed i siti d’impor-
tanza comunitaria. Tale comma, però, non specifica di quanto sono
aumentate le pene rispetto a quelle edittali, lasciando un vuoto nell’esatta
applicazione della pena.
Il tentativo di reato
In tema di reati di pericolo, va fatta distinzione tra il concetto di fuoco
e quello di incendio, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divam-
pi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni (almeno mezzo ettaro, ma
anche meno) con le fiamme divoratrici che si propaghino con potenza
distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità pubblica o comunque
da creare un danno ambientale. Ne deriva che non ogni fuoco è di per sé,
ab origine, qualificabile come incendio boschivo. Ne consegue che un fuoco .1
che venga domato sul nascere o quando non ha ancora assunto le carat- oI-n
teristiche anzidette, può dar luogo, se poteva progredire o diffondersi, al n
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