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Il sistema sanzionatorio in materia di incendi boschivi


            qualsiasi specie di bestiame per almeno cinque anni. Nei boschi di pro-
            prietà di enti pubblici e morali e comunque gravati di uso civico di legna-
            tico, è altresì, vietata la raccolta della legna morta da parte degli aventi
            diritto, fino a quando l’Autorità forestale lo riterrà necessario per la rico-
            stituzione del bosco: la legna deve essere venduta ed il ricavato deve esse-
            re reimpiegato per tale scopo.
               Viene pure previsto che quando in seguito ad incendio si verifica la
            distruzione totale o parziale di un bosco, il suo proprietario o possessore
            è tenuto ad osservare le modalità prescritte dall’Autorità preposta, per
            ottenere la ricostruzione naturale del bosco stesso.
               Inoltre, nei boschi di latifoglie il proprietario deve eseguire, al più pre-
            sto possibile e comunque entro l’anno silvano, la succisione delle ceppaie.
               Ai sensi dell’articolo 33 della legge forestale, chiunque in occasione di
            un incendio boschivo rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o
            servizio al funzionario che dirige l’opera di spegnimento, è punito a
            norma dell’articolo 652 del codice penale. Ossia, commette il reato con-
            travvenzionale di polizia rubricato come “rifiuto di prestare la propria opera in
            occasione di un comune pericolo” ed è punibile con l’arresto fino a tre mesi o
            con l’ammenda fino a 309 euro. Se, invece, il colpevole dà informazioni
            od indicazioni mendaci, è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con
            l’ammenda da 30 euro a 619 euro.


               Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S. (R.D. n.773/1931)
               Anche il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), al
            Capo V recante disposizioni sulla prevenzione di infortuni e disastri, si
            occupa di incendi boschivi.
               In particolare l’articolo 59 del T.U.L.P.S. vieta di dar fuoco nei campi e
            nei boschi alle stoppie fuori del tempo o senza le condizioni stabilite dai
            regolamenti locali e a una distanza inferiore a quella in essi determinata.
            In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi
            alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di 100 metri
            dalle case, dai boschi, dalle piantagioni e dalle siepi.
               Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla
            distanza suindicata, devono essere adottate tutte le cautele necessarie a      .1
            difesa della proprietà altrui, e chi ha accesso il fuoco deve assistere di per-  oI-n
            sona e con il numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia          n
                                                                                           n
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