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Il sistema sanzionatorio in materia di incendi boschivi


            spento. Le violazioni previste da questo articolo, depenalizzate ai sensi
            dell’articolo 17 bis del T.U.L.P.S., inserito dall’articolo 3 del decreto legisla-
            tivo n. 480/1994, sono soggette alla sanzione amministrativa del paga-
            mento di una somma da 516 euro a 3.098 euro.
               Si vedano in proposito anche gli articoli 17 ter - 17 sexies del T.U.L.P.S.


               Articolo 18 della legge n. 349/1986
               In caso di incendio boschivo si applicano anche le disposizioni conte-
            nute nell’articolo 18 della legge n. 349/1986, sul diritto al risarcimento del
            danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l’ammontare delle
            spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo ed al
            suolo.
               Ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 349/1986, qualunque fatto dolo-
            so o colposo in violazione di disposizioni di legge (per esempio l’articolo 423
            bis c.p. che prevede il reato di incendio boschivo) o di provvedimenti adottati in
            base a legge (per esempio il divieto di accendere un fuoco in un bosco in un determi-
            nato periodo dell’anno previsto dai piani annuali della regione) che comprometta
            l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o
            distruggendolo in tutto o in parte (come avviene per esempio a seguito di un incen-
            dio boschivo), obbliga l’autore del fatto (l’incendiario) al risarcimento nei con-
            fronti dello Stato. Nei casi di concorso nello stesso incendio boschivo, cia-
            scun autore risponde nei limiti della propria responsabilità individuale.
               La relativa giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma restan-
            do quella della Corte dei Conti. Il giudice nella sentenza di condanna,
            dispone, altresì, e ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese
            del responsabile.
               L’azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in
            sede penale, è promossa dallo Stato nonché dagli enti territoriali sui quali
            incidono le aree boschive percorse dal fuoco.
               Anche le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e
            quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del
            Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ed i cittadini possono
            denunciare i fatti lesivi dei beni forestali e le violazioni commesse in mate-
            ria di incendi boschivi, al fine di sollecitare l’esercizio dell’azione repressi-
       A
       n
       n
            va da parte dei soggetti istituzionalmente preposti.
               Le suindicate associazioni ambientaliste possono anche intervenire nei
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