Page 272 - 0848_boiardi_interno.qxp
P. 272
La delega ambientale: problemi e prospettive
Europea di Giustizia. La risposta alla richiesta di pronuncia pregiudiziale
non si fa attendere e con la sentenza “Niselli” dell’11 novembre 2004
(procedimento C-457/02: Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE -
Nozione di rifiuto - Residui di produzione o di consumo idonei alla riuti-
lizzazione - Rottami ferrosi), in linea con la “Tombesi” ed altra giurispru-
denza in merito, la Corte accoglie il ricorso del magistrato italiano.
In sostanza il Giudice di Lussemburgo ribadisce implicitamente che la
liberalizzazione dei rifiuti industriali che vanno al recupero, non è confor-
me allo spirito della normativa europea in merito.
Invero la Corte non chiude tutte le porte ad una semplificazione nella
gestione dei rifiuti e, partendo dalla sentenza Palin Granit, ribadisce il con-
cetto di “sottoprodotto”, a tal punto tertium genus rispetto al concetto di
rifiuto e di residuo.
La Corte osserva che un bene, un materiale o una materia prima deri-
vante da un processo di fabbricazione o estrazione che non è principal-
mente destinato a produrlo può costituire non un residuo, bensì un sotto-
prodotto del quale l’impresa non ha intenzione di “disfarsi” ma che inten-
de sfruttare o commercializzare a condizioni per lei favorevoli, in un pro-
cesso successivo, senza operare trasformazioni preliminari.
Aggiunge poi che un’analisi del genere non contrasterebbe con le fina-
lità delle direttive europee in quanto non v’è giustificazione alcuna per
assoggettare alle disposizioni di quest’ultima, che sono destinate a preve-
dere lo smaltimento, il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime
che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendente-
mente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla
normativa applicabile a tali prodotti.
La circostanza quindi che la L. n. 308/2004 riconfermi “tal quale” la
nozione di rifiuto prevista dal “Ronchi quater”, non recependo il concet-
to di “sottoprodotto” ed attestandosi su una posizione non condivisa
dalla giurisprudenza europea, potrà creare problemi nell’applicazione
della norma stessa e, se non avviene un chiarimento interpretativo, alla
stessa redazione dei decreti legislativi attuativi.
La delega ambientale inoltre:
a) stabilisce il concetto di materia prima secondaria aggiungendo la let-
A
n
n
tera “q-bis)” all’art. 6 comma 1 lettera q) del D.L.vo n. 22/97, pre-
vedendo che ricadono nel novero delle M.P.S. e non in quello dei
oI-n
.1
276 SILVÆ