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La delega ambientale: problemi e prospettive


            l’art. 734 del Codice Penale (distruzione e deturpamento delle bellezze
            naturali) che è peraltro l’ultimo articolo del Codice, di natura contravven-
            zionale e, per giunta, oblazionabile.
               Quasi “un incidente di percorso” del Codice “Rocco” che, comunque,
            al tempo in cui fu emanato non s’era sicuramente posto, né onestamente
            poteva farlo, i problemi di oggi ma a cui va onestamente riconosciuto il
            merito di essersi quanto meno posto il problema di una difesa globale
            delle bellezze naturali, sia pur sotto il profilo estetico.
               A ciò va aggiunto che il suddetto art. 734 ha costituito per gli organi di
            controllo ambientale, specie nei tempi in cui scarseggiavano norme a tute-
            la dell’ambiente (e comunque lo costituisce ancor oggi), un elemento di
            “difesa minima” contro le violazioni perpetrate.
               Questo tipo di approccio al problema è rimasto però isolato.
               Lo stesso Codice “Urbani” n. 42/2004, modificato dalla legge
            308/2004, pur inserendo nel patrimonio culturale nazionale i beni cultu-
            rali ed i beni paesaggistici in attuazione degli artt. 9 e 33 della
            Costituzione, pur disegnando nuovi equilibri istituzionali sotto la spinta
            della riforma del titolo V della suprema Carta e pur ridisegnando, rispet-
            to al passato, la disciplina dei beni oggetto di tutela, risente della mancata
            definizione giuridica di “ambiente”.
               Indubbiamente il “bene culturale” sostituisce le vecchie categorie di
            cose d’interesse artistico o storico, di cose d’arte, di cose d’antichità ope-
            rando una prima rivisitazione unitaria della materia ed una trasposizione
            dalla vecchia concezione materialistica-estetizzante verso una connotazio-
            ne espressiva di un ambiente storico e sociale che ne afferma il valore di
            civiltà (Consiglio di Stato, sezione VI, 6 settembre 2002, n. 4566).
               Ma rimane comunque un concetto diverso dal bene paesaggistico.
               Lo stesso bene paesaggistico, a sua volta, si diversifica rispetto al bene
            ambientale.
               Ciò rende difficoltosa qualsiasi tutela “globale” imponendo una difesa
            settoriale delle singole aree o macroaree, specie laddove, ed è il caso del
            diritto penale, vige il principio di tassatività.
               La legge 308/2004 statuisce anche misure di diretta applicazione che
            incidono sulle norme vigenti.
       A
       n
       n
               Prevede, nel caso di apposizione di vincoli di natura non urbanistica
            che non consentano il diritto di edificare già assentito, la facoltà, per il tito-
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