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La delega ambientale: problemi e prospettive


                  no o possano provocare morte o lesioni gravi alle persone, o danni
                  rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla
                  flora;
               - utilizzo di impianti in cui vengono svolte attività pericolose che pro-
                  vochino o che possano provocare, all’esterno dell’impianto, la morte
                  o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del
                  suolo, delle acque, alla fauna o alla flora;
               - fabbricazione, trattamento, deposito, impiego, trasporto, esportazio-
                  ne ed importazione di materiali nucleari o di altre sostanze radioat-
                  tive pericolose che provochino o possano provocare la morte o
                  lesioni gravi alle persone, danni rilevanti alla qualità dell’aria, del
                  suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;
               - possesso, cattura, danneggiamento, uccisione o commercio illegale
                  di esemplari di specie protette animali o vegetali o di parte di esse,
                  quantomeno ove siano definite dalla legislazione nazionale come
                  minacciate di estinzione;
               - commercio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono.
               È evidente che la delega ambientale opera in un campo più ristretto
            rispetto alle fattispecie previste dalla Decisione quadro.
               Ma ciò è intuibile per le ragioni esposte in precedenza sul concetto giu-
            ridico nazionale di paesaggio che è compreso nella nozione europea di
            ambiente ma costituisce un “sottoinsieme” di quest’ultimo, risultando
            quindi più restrittivo.
               Ne è dimostrazione la stessa Decisione quadro comunitaria che, pro-
            prio in virtù del proprio concetto unitario di ambiente, pone sullo stesso
            piano disvaloriale i “danni rilevanti a monumenti o ad altri beni protetti,
            al patrimonio, alla flora, alla fauna” ribadendo con ciò un quadro di rife-
            rimento unico ed omogeneo conforme alla definizione transnazionale
            adottata.
               La nostra legislazione opera invece ancora a compartimenti stagni non
            solo sotto il profilo delle fattispecie utilizzate a difesa dei beni da tutelare
            (manca infatti, né è prevista, la figura dell’illecito ambientale), ma anche
            sotto il profilo dell’identificazione degli stessi.
               Anzi, tendenzialmente, esiste un biunivoco rapporto di reciprocità tra      .1
            profilo di difesa e bene da difendere.                                         oI-n
               L’unico profilo di difesa generalizzata lo si ritrova, probabilmente, nel-  n
                                                                                           n
                                                                                           A
                                                                           SILVÆ         269
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