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La sicurezza ambientale in ambito urbano e l’attività del Corpo Forestale dello Stato


            colo intere categorie di beni ambientali, indipendentemente dalla selezio-
            ne particolareggiata e specifica di alcune aree. E queste categorie di beni
            ambientali sono tutte qui ricomprese. Il vincolo non è “puntiforme” come
            era quello imposto con la precedente legge del 1939, ma investe precise
            strutture territoriali da salvaguardare perché considerate a rischio e non
            già solo alcuni beni di particolare bellezza.
               Ai fini della pianificazione, le Regioni devono redigere entro 120 gior-
            ni i Piani Paesaggistici Territoriali; allo Stato resta il potere di sostituirsi
            agli inadempienti.
               Il regime autorizzatorio è di competenza regionale, ma il Ministro dei
            Beni Culturali ha la facoltà, in casi estremi, di annullare, motivandola, l’au-
            torizzazione rilasciata dalla Regione; così come al cittadino al quale sia
            stata negata la medesima, è data la possibilità di ricorrere al Ministro entro
            30 giorni.
               Con l’adozione del piano paesaggistico si vogliono ricomprendere tutti
            i vincoli presenti sul territorio, adattandoli alle diverse situazioni di fatto,
            graduando l’intensità del divieto al valore intrinseco del bene oggetto di
            tutela e al grado di antropizzazione.
               La tutela ambientale è intesa come azione emergente per valorizzare e
            perpetuare un bene comune e sociale; il vincolo non è un mero divieto di
            carattere fideistico, bensì uno strumento di promozione in un quadro stra-
            tegico di più vasta portata.
               Si pone in essere la filosofia della tutela attiva, del superamento della
            contrapposizione ecologia-economia, nel convincimento che i processi di
            sviluppo devono considerare i beni naturali come particolari beni econo-
            mici, perché disponibili in quantità limitata e quindi da usare con ocula-
            tezza.
               È dunque un’azione di tutela finalizzata a conciliare le attività antropi-
            che con i valori ambientali, nella consapevolezza che l’uomo “faber” ha
            modificato, nel corso della storia, l’ambiente in cui esso stesso vive e del
            quale è il primo consumatore e predatore.


            La tutela del territorio e l’abusivismo edilizio
               Secondo uno studio del CRESME, fatto sulla base di dati ISTAT e
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            dell’ENEL, nel 2002 in Italia sono stati realizzati 30.821 edifici abusivi, con
            un aumento del 9% rispetto all’anno precedente, ossia 2.544 case in più.
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