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GIUSEPPE SANTALUCIA



                    La distinzione tra “imprenditore vittima” e “imprenditore colluso” è stata
               messa in chiaro dalla giurisprudenza di legittimità.
                    Si è così precisato che per “imprenditore colluso” si intende “quello che è
               entrato in rapporto sinallagmatico con la cosca tale da produrre vantaggi per
               entrambi i contraenti, consistenti per l’imprenditore nell’imporsi nel territorio
               in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell’ottenere risorse, servizi
               o utilità”; e che. invece, è “imprenditore vittima” “quello che soggiogato dall’in-
               timidazione non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all’imposizione
               e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un’intesa volta a
               limitare tale danno” .
                                   (4)
                    Il tratto distintivo tra le due figure consiste allora nel fatto che nell’un caso
               l’imprenditore ha rivolto a proprio personale e illecito vantaggio la situazione di
               iniziale soggezione, costruendo legami con l’organizzazione criminale di reci-
               proco interesse.
                    Data questa premessa, non pare del tutto condivisibile la scelta di incentra-
               re l’attenzione esclusivamente sul fatto che l’operatore abbia denunciato o meno
               il fatto che lo ha visto vittima. Si sarebbe potuto valorizzare l’apporto di colla-
               borazione con l’autorità giudiziaria che non si sostanzia soltanto nella proposi-
               zione della denuncia. Anzi, l’autorità giudiziaria potrebbe venire a conoscenza
               del fatto criminoso in altro modo, e giovarsi nel corso dell’attività investigativa
               comunque già iniziata dell’apporto di conoscenze della vittima. Di contro, pur in
               presenza di una denuncia della vittima, l’attività investigativa potrebbe essere
               ostacolata da un comportamento scarsamente o per nulla collaborativo della vit-
               tima stessa che all’iniziale atteggiamento di affidamento all’autorità potrebbe far
               seguire condotte processuali di chiusura, vuoi per paura che per valutazioni di
               convenienza o per qualsivoglia altra personale motivazione.
                    D’altronde, la lettura di disposizioni legislative in qualche modo assimila-
               bili rafforza la plausibilità del rilievo critico.
                    La legge n. 108 del (7 marzo) 1996, che reca disposizioni in materia di usura,
               nell’istituire il “Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura” per l’erogazione di
               mutui in favore degli imprenditori che dichiarino di essere vittime del delitto di
               usura, pone accortamente un’altra condizione, ossia che costoro risultino “parti
               (4) - Cass., sez. I, 11 ottobre 2015, n. 46552, D., in C.E.D. Cass., n. 232963.

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