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CODICE DEGLI APPALTI E NORMATIVA PENALE


                  Sulla base di questa lettura del dato normativo, la giurisprudenza ammini-
             strativa aveva tratto soluzioni applicative di svantaggio per l’operatore econo-
             mico in tema di procedure concorsuali di gara.
                  Aveva infatti stabilito che, data la necessità di un provvedimento dichiara-
             tivo del giudice dell’esecuzione, ove questo fosse intervenuto a gara già conclu-
             sa, non aveva alcuna incidenza sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione,
             che devono essere posseduti al momento della presentazione delle offerte, in
             ossequio al principio della parità delle condizioni dei concorrenti .
                                                                           (1)
                  Da ultimo la Corte di cassazione ha mutato orientamento, chiarendo che
             l’estinzione del reato, oggetto di una sentenza di patteggiamento - ma lo stesso
             vale per il caso di decreto penale di condanna -, in conseguenza del verificarsi
             delle  condizioni  previste  dall’articolo  445,  comma  2  -  o  dall’articolo  460,
             comma 5 - c.p.p. opera ipso iure e non richiede una formale pronuncia da parte
             del giudice dell’esecuzione .
                                      (2)
                  Le ricadute sulla disciplina delle procedure di gara sono evidenti: la pro-
             duzione immediata dell’effetto estintivo, a prescindere da un provvedimento
             giudiziale di accertamento, non può che rimodellare le condizioni di esclusione
             dalle procedure di gara, che possono sussistere soltanto sino a quando non si
             verifichi l’effetto estintivo, con immediata incidenza sulle procedure in corso.
                  L’evoluzione della giurisprudenza penale dovrebbe concorrere a riassesta-
             re i rapporti, in riferimento proprio alle procedure di gara, con l’istituto della
             riabilitazione.  Se,  infatti,  la  riabilitazione  deve  essere  pronunciata  dal  giudice,
             mentre l’estinzione del reato e di ogni effetto penale si produce automaticamen-
             te, con il  mero decorso del periodo stabilito dalla legge in assenza di episodi di
             recidiva, il condannato per decreto penale o per sentenza di patteggiamento non
             dovrebbe avere alcun interesse a chiedere la riabilitazione. L’indicazione cumu-
             lativa nel codice degli appalti dei due istituti, come cause di inibizione degli
             effetti preclusivi, potrebbe allora essere spiegata delineando separate aree di
             operatività, con limitazione della rilevanza della riabilitazione a tutte le condan-
             ne diverse da quelle contenute in decreti penali e sentenze di patteggiamento.

             (1) - Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2003, 3241; Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2007, n. 1331.
             (2) - Cass., sez. V, 22 dicembre 2014, n. 20068, V., in C.E.D. Cass., n. 263503; Cass., sez. VI, 29 gen-
                 naio 2016, n. 6673, M., in C.E.D. Cass., n. 266120.

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