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CODICE DEGLI APPALTI E NORMATIVA PENALE
Sulla base di questa lettura del dato normativo, la giurisprudenza ammini-
strativa aveva tratto soluzioni applicative di svantaggio per l’operatore econo-
mico in tema di procedure concorsuali di gara.
Aveva infatti stabilito che, data la necessità di un provvedimento dichiara-
tivo del giudice dell’esecuzione, ove questo fosse intervenuto a gara già conclu-
sa, non aveva alcuna incidenza sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione,
che devono essere posseduti al momento della presentazione delle offerte, in
ossequio al principio della parità delle condizioni dei concorrenti .
(1)
Da ultimo la Corte di cassazione ha mutato orientamento, chiarendo che
l’estinzione del reato, oggetto di una sentenza di patteggiamento - ma lo stesso
vale per il caso di decreto penale di condanna -, in conseguenza del verificarsi
delle condizioni previste dall’articolo 445, comma 2 - o dall’articolo 460,
comma 5 - c.p.p. opera ipso iure e non richiede una formale pronuncia da parte
del giudice dell’esecuzione .
(2)
Le ricadute sulla disciplina delle procedure di gara sono evidenti: la pro-
duzione immediata dell’effetto estintivo, a prescindere da un provvedimento
giudiziale di accertamento, non può che rimodellare le condizioni di esclusione
dalle procedure di gara, che possono sussistere soltanto sino a quando non si
verifichi l’effetto estintivo, con immediata incidenza sulle procedure in corso.
L’evoluzione della giurisprudenza penale dovrebbe concorrere a riassesta-
re i rapporti, in riferimento proprio alle procedure di gara, con l’istituto della
riabilitazione. Se, infatti, la riabilitazione deve essere pronunciata dal giudice,
mentre l’estinzione del reato e di ogni effetto penale si produce automaticamen-
te, con il mero decorso del periodo stabilito dalla legge in assenza di episodi di
recidiva, il condannato per decreto penale o per sentenza di patteggiamento non
dovrebbe avere alcun interesse a chiedere la riabilitazione. L’indicazione cumu-
lativa nel codice degli appalti dei due istituti, come cause di inibizione degli
effetti preclusivi, potrebbe allora essere spiegata delineando separate aree di
operatività, con limitazione della rilevanza della riabilitazione a tutte le condan-
ne diverse da quelle contenute in decreti penali e sentenze di patteggiamento.
(1) - Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2003, 3241; Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2007, n. 1331.
(2) - Cass., sez. V, 22 dicembre 2014, n. 20068, V., in C.E.D. Cass., n. 263503; Cass., sez. VI, 29 gen-
naio 2016, n. 6673, M., in C.E.D. Cass., n. 266120.
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