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GIUSEPPE SANTALUCIA



                    Questa soluzione non è però in linea con la giurisprudenza di legittimità.
               La Corte di cassazione ha infatti stabilito che il condannato con decreto penale
               per  un  reato  del  quale  sia  dichiarata  l’estinzione  a  norma  dell’articolo  460,
               comma 5, c.p.p., ha interesse a ottenere la riabilitazione .
                                                                     (3)
                    A questa conclusione è prevenuta anche in forza delle disposizioni del pre-
               vigente codice degli appalti. Anzitutto - ha osservato -, la pronuncia di riabili-
               tazione è iscrivibile nel casellario giudiziale, mentre la sentenza di patteggiamen-
               to e il decreto penale, pur relativi a reati estinti, non sono eliminabili dal casel-
               lario; poi, è proprio la disposizione del codice degli appalti (allora, l’articolo 38,
               comma 1 lett. c) d.lgs. 163 del 2006, come modificato dal punto 1.2 del n. 1)
               della lettera b) del comma 2 dell’art. 4 del d.l. n. 70 dei 2011) a prevedere alter-
               nativamente,  ai  fini  del  superamento  dell’esclusione  dalla  partecipazione  alle
               procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e
               servizi e il divieto di essere affidatari di subappalti e di stipulare i relativi con-
               tratti, la riabilitazione e l’estinzione del reato dopo la condanna. Ciò significa
               che la legge ha inteso stabilire la facoltatività della scelta dell’interessato circa lo
               strumento di cui avvalersi. Ha poi aggiunto un argomento circa l’efficacia tem-
               porale della norma allora vigente, oggi non più operativo ma dall’indubbia forza
               persuasiva.
                    La disposizione di cui al comma 3 dell’art. 4 del d.l. n. 70 del 2011 definiva
               la sua sfera di applicazione con riferimento soltanto alle “procedure i cui bandi
               o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data
               di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legge,  nonché,  in  caso  di  contratti
               senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata
               in vigore del presente decreto legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a pre-
               sentare le offerte”. Da qui la necessità, al tempo, di ottenere la riabilitazione per
               l’ammissione alla partecipazione a gare indette in un momento antecedente alla
               vigenza della nuova legge.
                    Altra ipotesi di irrilevanza dei precedenti penali è quella di condanne per i
               reati indicati dall’articolo 80 del codice ma con irrogazione di una pena detentiva
               non particolarmente elevata, specificamente non superiore a diciotto mesi o di
               condanne conclusive di processi in cui il responsabile ha collaborato con l’autorità
               (3) - Cass., sez. I, 18 luglio 2012, n. 35893, L., in C.E.D. Cass., n. 253185.

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