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CODICE DEGLI APPALTI E NORMATIVA PENALE


             offese nel relativo procedimento penale”. Ciò significa che la legge richiede
             l’esplicazione di una condotta collaborativa più ampia e diversa dalla mera pro-
             posizione della denuncia.
                  Ancora. La legge n. 44 del 1999, recante disposizioni sul Fondo di solida-
             rietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, ha cura di prevedere che
             la prevista elargizione sia concessa alla vittima che non abbia aderito o abbia
             cessato di aderire alle richieste estorsive e, quel che ora più importa, che le
             richieste estorsive siano state riferite all’autorità giudiziaria con l’esposizione di
             tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza. Non è dunque sufficiente una
             denuncia quale che sia, ma occorre una denuncia particolareggiata, completa di
             ogni elemento utile all’investigazione. E il decreto legge n. 419 del 1991, istitu-
             tivo del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, prevedeva, quale
             condizione per l’elargizione di una somma di denaro, che il fatto delittuoso
             fosse stato denunziato all’autorità giudiziaria senza ritardo e con l’esposizione
             di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza. La denuncia doveva essere
             non soltanto completa, ma anche tempestiva.
                  La rimozione dell’impedimento alla partecipazione alla gara avrebbe allora
             dovuto essere subordinata al riscontro di comportamenti significativamente più
             ricchi nella prospettiva di una reale assenza di legami con organizzazioni criminali
             di tipo mafioso. In tal modo si sarebbe marginalizzato il rischio che l’operatore
             economico possa prendere parte ad una gara pubblica trasportando in quell’am-
             bito cointeressenze illecite formatesi proprio muovendo da un iniziale, e magari
             anche persistente, stato di vittima di quella stessa organizzazione criminale.




             5. Modalità di partecipazione alla gara


                  Condizione essenziale di regolarità delle gare è che i partecipanti siano in
             situazione reciproca di effettiva competizione e che, pertanto, non si trovino in
             relazione tale da condividere posizioni di interesse.
                  La gara non è al riparo da distorsioni capaci di vanificarne il risultato di
             utilità collettiva se i partecipanti non sono tra loro in condizioni di leale e con-
             creta concorrenzialità.

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