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CODICE DEGLI APPALTI E NORMATIVA PENALE
offese nel relativo procedimento penale”. Ciò significa che la legge richiede
l’esplicazione di una condotta collaborativa più ampia e diversa dalla mera pro-
posizione della denuncia.
Ancora. La legge n. 44 del 1999, recante disposizioni sul Fondo di solida-
rietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, ha cura di prevedere che
la prevista elargizione sia concessa alla vittima che non abbia aderito o abbia
cessato di aderire alle richieste estorsive e, quel che ora più importa, che le
richieste estorsive siano state riferite all’autorità giudiziaria con l’esposizione di
tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza. Non è dunque sufficiente una
denuncia quale che sia, ma occorre una denuncia particolareggiata, completa di
ogni elemento utile all’investigazione. E il decreto legge n. 419 del 1991, istitu-
tivo del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, prevedeva, quale
condizione per l’elargizione di una somma di denaro, che il fatto delittuoso
fosse stato denunziato all’autorità giudiziaria senza ritardo e con l’esposizione
di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza. La denuncia doveva essere
non soltanto completa, ma anche tempestiva.
La rimozione dell’impedimento alla partecipazione alla gara avrebbe allora
dovuto essere subordinata al riscontro di comportamenti significativamente più
ricchi nella prospettiva di una reale assenza di legami con organizzazioni criminali
di tipo mafioso. In tal modo si sarebbe marginalizzato il rischio che l’operatore
economico possa prendere parte ad una gara pubblica trasportando in quell’am-
bito cointeressenze illecite formatesi proprio muovendo da un iniziale, e magari
anche persistente, stato di vittima di quella stessa organizzazione criminale.
5. Modalità di partecipazione alla gara
Condizione essenziale di regolarità delle gare è che i partecipanti siano in
situazione reciproca di effettiva competizione e che, pertanto, non si trovino in
relazione tale da condividere posizioni di interesse.
La gara non è al riparo da distorsioni capaci di vanificarne il risultato di
utilità collettiva se i partecipanti non sono tra loro in condizioni di leale e con-
creta concorrenzialità.
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