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CODICE DEGLI APPALTI E NORMATIVA PENALE
interessi, calibrate sulla presunta media vincente e, quindi, capaci di influire sul
calcolo della media, aumentando la possibilità di aggiudicazione della gara .
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Il collegamento tra imprese costituisce però la premessa, necessaria ma
non sufficiente, per l’individuazione di condotte criminose punibili ai sensi
dell’articolo 353 c.p.
La Corte di cassazione ha infatti avuto cura di precisare, con un recente
arresto di particolare importanza, che il collegamento, formale o sostanziale, tra
società partecipanti alla gara non è di per sé sufficiente a configurare il delitto,
occorrendo la prova che, dietro la costituzione di imprese apparentemente
distinte, si celi un unico centro decisionale di offerte coordinate o che le impre-
se, utilizzando il rapporto di collegamento, abbiano presentato offerte concor-
date. Non è stata quindi sufficiente, ai fini dell’affermazione di responsabilità
penale, la prova del rapporto di parentela tra i soci delle due società partecipanti
alla gara, non potendo addebitarsi agli imputati l’onere di dimostrare, come
sostenuto dal giudice di merito, l’inesistenza di un unico centro di interessi tra
le due società .
(7)
Il fatto che siano previsti come cause di esclusione dalla gara i rapporti di
collegamento tra imprese, anche quelli d’ordine sostanziale - si pensi agli incro-
ci azionati, all’identità dei soggetti titolari di organi amministrativi o tecnici, ai
rapporti di parentela tra soci o amministratori delle diverse società, alla loca-
lizzazione della sede sociale nello stesso edificio, alla coincidenza del giorno di
spedizione dei plichi e delle modalità di confezionamento delle offerte, all’uni-
cità della compagnia assicuratrice che rilascia le polizze fideiussorie e immedia-
ta progressività della relativa numerazione, e altri ancora - non può significare
che questi dati siano per se stessi sufficienti a far ritenere, ove mai la parteci-
pazione si abbia comunque, che la gara sia alterata ai sensi di quanto previsto
dalla norma incriminatrice.
Anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione
europea, deve infatti ritenersi inaccettabile una presunzione assoluta, non altri-
menti vincibile, di inquinamento della gara in presenza di un collegamento tra
(6) - Cass., sez. VI, 7 aprile 2011, n. 26809, R., in C.E.D. Cass., n. 250469.
(7) - Cass., sez. VI, 1 aprile 2014, n. 28517, V., in C.E.D. Cass., n. 259824; Cass., sez. VI, 22 settembre
2016, n. 42965, P., in C.E.D. Cass., n. 268071.
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