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LE TECNICHE DI INDAGINE VOLTE


                ALLA INDIVIDUAZIONE DI REATI


                         NEGLI APPALTI PUBBLICI





                                         ISABELLA IASELLI
             GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI



             Sommario: 1. Premessa. - 2. La verifica documentale della illegittimità amministrativa. - 3. La prova
                      dichiarativa.  -  4.  Le  intercettazioni.  -  5.  La  registrazione  effettuata  dal  privato.  -  6.
                      L’agente provocatore e i reati in materia di appalti pubblici. - 7. Le indagini in tema di
                      criminalità organizzata in particolare. - 8. Le indagini nei casi di collusioni tra privati. -
                      9. Le prove inammissibili.


             1. Premessa


                  La finalità del legislatore, attraverso l’articolata serie di norme dettate dal
             codice penale, dal codice degli appalti pubblici e dal codice antimafia, è quella
             di garantire il principio di libera concorrenza attraverso una contrattazione giu-
             sta e vantaggiosa che non consenta indebite intromissioni da parte di funzionari
             infedeli o di esponenti della criminalità organizzata.
                  I reati negli appalti pubblici devono essere distinti in due categorie:
                  - reati commessi previa intesa con gli amministratori pubblici;
                  - reati commessi da privati ai danni della pubblica amministrazione.
                  In entrambi i casi le indagini sono particolarmente complesse e difficili.
                  Nella  prima  ipotesi,  occorre  procedere  all’acquisizione  di  elementi  che
             consentano di provare sia la illegittimità dell’azione amministrativa sia l’esisten-
             za di intese illecite.
                  Ed invero non è sufficiente, ai fini penali, dimostrare la violazione di legge
             da parte del funzionario che si ritiene infedele, bensì occorre anche far emergere
             l’elemento soggettivo della intenzionalità della violazione per profitti personali.


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